Civile

Sanatoria ampia sull’atto introduttivo sbagliato nella forma

Per le Sezioni unite la formalizzazione del nuovo rito da seguire non deve avere effetto retroattivo e vale invece solo per il futuro, cioè per la determinazione delle regole processuali da seguire dopo la conversione.

di Giovanni Negri

Nei procedimenti semplificati (per esempio, un’opposizione a cartella esattoriale per violazione a Codice della strada), disciplinati dal decreto legislativo n. 150 del 2011, quando l’atto introduttivo è proposito con citazione invece che con il ricorso previsto dalla legge il procedimento è correttamente instaurato se la citazione è notificata tempestivamente. La sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di cambiamento del rito da parte del giudice. Lo chiariscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 758 depositata ieri. Per le Sezioni unite la formalizzazione del nuovo rito da seguire non deve avere effetto retroattivo e vale invece solo per il futuro, cioè per la determinazione delle regole processuali da seguire dopo la conversione.

Senza penalizzazioni sul passato, restando invece intangibili gli effetti «sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione».

Questa conclusione, sottolinea la sentenza, non provoca, come invece sostenuto dalla tesi più ”rigorista”, disordine nell’accesso alla giurisdizione; realizza piuttosto una coerente semplificazione del processo , allineata con una più condivisibile interpretazione della disciplina processuale, «il cui obiettivo è di garantire non la tenuta di un ordine normativo astrattamente inteso, ma un processo equo in termini di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa e, prima ancora, di accesso al giudice».

La pronuncia ricorda così come la tesi che deve essere seguita è quella che attribuisce all’atto introduttivo la produzione degli effetti, sia processuali sia sostanziali, collegati al rito individuato per errore, confinando la successiva ordinanza di mutamento a evento successivo con validità prospettiva, non idoneo a incidere a ritroso sulla domanda o a convalidarne gli effetti o, ancora, a impedire le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del cambiamento.

Peraltro, avvertono le Sezioni Unite, le conseguenze , sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono sulla base del rito concretamente adottato, non solo quando il giudice di primo grado ha adottato tempestivamente l’ordinanza di cambiamento, ma anche quando questo cambiamento non è stato deliberato, con il consolidamento quindi del rito ”sbagliato”.

Del resto, ricorda ancora la sentenza, le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non hanno avuto incidenza su diritto di difesa e contraddittorio.

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