Civile

Sanità: sanzioni al farmacista per vendite "in sospeso" senza ricetta e non registrate

Il beneficio del cumulo formale di plurime violazioni scatta solo se l'azione è unica ed è inapplicabile la continuazione penale

di Paola Rossi

Se il fatto non costituisce reato scattano comunque le sanzioni amministrative contro il titolare della farmacia che dà ai clienti farmaci senza ricetta, fuori dai casi di deroga e senza apposita annotazione. La sentenza n. 1420/2021, depositata dalla Cassazione, ha respinto il ricorso del farmacista che - senza provare urgenza o necessità - aveva consegnato ben 82 farmaci soggetti a prescrizione medica, senza ricetta. Contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione per il pagamento delle relative sanzioni amministrative non rileva che il farmacista non abbia incassato il prezzo al momento della consegna. A differenza di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, la vendita "in sospeso" non giustifica di per sé l'assenza della ricetta, che è ammessa solo sul presupposto della necessità o dell'urgenza e per le patologie espressamente indicate dal Dm Salute 31 marzo 2008. E con obbligo comunque di registrare per iscritto simili cessioni irregolari. Il ricorrente sosteneva di aver violato solo l'articolo 7 del Dm Salute per la mancata tenuta del registro su cui annotare le cessioni attuate in base alle deroghe dell'obbligatoria presentazione della ricetta, previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Dm. Da ciò si determinava la pura allegazione da parte del farmacista della circostanza di aver agito in base ai criteri derogatori, ma non la prova documentale. Infine, il ricorrente lamentava la mancata applicazione di benefici:
- cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, come previsto dall'articolo 8 della legge 689/1981, a causa del non riconosciuto cumulo formale delle violazioni da lui commesse e
- continuazione ex articolo 81 del Codice penale. La Cassazione, rigetta anche tale argomento difensivo ricordando che il cumulo è previsto per le trasgressioni in materia previdenziale e assistenziale e che non vi è ragione di applicare in ambito di illeciti amministrativi la regola penale stabilita per la differente categoria morfologica dei reati.

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