Responsabilità

Sanzionabile qualunque apparecchio da gioco che consenta puntate non intercettate dallo Stato

Nel merito la vicenda aveva avuto due esiti differenti. Mentre il Tribunale si era schierato dalla parte del gestore del bar, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado dando ragione alle Dogane

di Giampaolo Piagnerelli

Legittima la sanzione amministrativa inflitta al gestore del bar che abbia manomesso un apparecchio da gioco, consentendo così di effettuare puntate clandestine al di fuori del controllo dello Stat o.

Sentenze di merito. Nel merito la vicenda non ha avuto un indirizzo univoco. Il gestore ha proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale era stato intimato il pagamento della somma di 20.000 euro per violazione dell'articolo 1, commi 646 e seguenti della legge n. 190 del 2014, per aver mantenuto all'interno del suo esercizio commerciale di bar caffetteria un apparecchio di intrattenimento non conforme alla legge. Nella resistenza dell'amministrazione, il Tribunale accoglieva l'opposizione, con sentenza n. 2012/2017. Invece con la sentenza impugnata n.510/2019, la Corte di appello di Lecce accoglieva il gravame proposto avverso la decisione di prime cure dall'Agenzia delle dogane e monopoli, rigettando l'opposizione formulate dal gestore. La Cassazione (ordinanza n. 37176/22), in linea con i giudici di seconde cure, ha puntualizzato che all'interno del bar c'era un totem che consentiva al giocatore di accedere a internet e permetteva così di effettuare il gioco sulle piattaforme on line. Di qui - si legge nella sentenza - che era onere dell'opponente (gestore del bar) dimostrare il contrario, ovverosia che l'apparecchio non fosse collegato alla rete internet, o fosse operativo con limitazione all'accesso alle piattaforme di gioco senza vincite in denaro. In assenza delle relative prove, l'accertamento contenuto nell'atto sanzionatorio è adeguato a dar conto degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie contestata al gestore del bar.

Conclusioni. I Supremi giudici hanno così affermato che in base all'articolo 1, commi 646, 647 e 648 della legge 190/2014 sono ritenuti illeciti e sanzionati non soltanto gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico di cui al Regio decreto 773/1931 ma anche "… qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentano la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto dei manomissioni".

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