Professione e Mercato

Sanzionato l'avvocato che dà della "ragazzina" alla giovane collega

Per il Consiglio Nazionale Forense va sanzionato il legale che offende la giovane collega di fronte ai clienti chiamandola ragazzina

di Marina Crisafi

Va sanzionato l'avvocato che si comporta in modo irrispettoso nei confronti di una giovane collega dandole della "ragazzina" nel corso di una riunione alla presenza dei rispettivi clienti e di alcuni tecnici.
A nulla rileva che la giovane abbia (o meno) minacciato il cliente dell'avvocato più anziano, il quale, proprio per via dell'età e dell'esperienza avrebbe dovuto limitarsi. Questo quanto si ricava dalla recente sentenza n. 4/2021 del Consiglio Nazionale Forense.

La vicenda
La vicenda prendeva le mosse dall'esposto presentato dall'avvocatessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nei confronti del collega, il quale, per tutta risposta contestava quanto affermato dalla stessa e ne sminuiva la portata.
La sezione disciplinare tuttavia istruiva il procedimento e ritenendo provati i fatti in contestazione irrogava all'incolpato la sanzione dell'avvertimento.
Il professionista non ci sta e ricorre al CNF avverso la decisione del consiglio distrettuale di disciplina sostenendo che la sua reazione era stata determinata dalle minacce di azioni legali formulate dalla collega direttamente al cliente e alla sua presenza nel corso dell'incontro volto a definire transattivamente la controversia. Un comportamento a suo dire "scorretto e provocatorio" che avrebbe giustificato la reazione contestata.

La decisione
Per il Consiglio, tuttavia, l'impugnazione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, si rileva in sentenza, l'articolo 52 del codice deontologico forense, prevede che "la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta". Inoltre, come è stato meglio specificato e ribadito più volte, "l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione" (cfr. Cnf sentenza n. 180/2019).
Va da sé, evidenzia inoltre il Consiglio, "tirando le orecchie" all'avvocato, che "la dedotta maturità professionale del ricorrente avrebbe dovuto consigliare a questi un atteggiamento più prudente e rispettoso della Collega in funzione della minore acclarata esperienza".
Per cui, corretta appare quanto osservato dal Cdd toscano secondo il quale "proprio la maggiore anzianità di iscrizione, nonché la maturata esperienza 'professionale e di vita, avrebbe dovuto determinare l'incolpato a trattenere il suo (motivato o meno) disappunto o quanto meno a manifestarlo in termini, che non mortificassero la giovane collega, sminuendone il ruolo e la dignità di fronte a terzi, peraltro con argomenti palesemente non attinenti al merito della posizione trattata per i rispettivi clienti".

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