Professione e Mercato

Sanzionato l'avvocato che non invia il Mod. 5

Violazione del codice deontologico forense per l'iscritto alla Cassa che si rende inadempiente all'invio della comunicazione annuale obbligatoria

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di Marina Crisafi

Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare. Difatti, commette l'infrazione di cui all'articolo 70 del codice deontologico forense, l'iscritto che si rende inadempiente all'invio della comunicazione annuale obbligatoria prevista dall'articolo 9 della legge n. 141/1992 e 10 del Regolamento dei contributi. Così il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 172/2021) che ha ritenuto congrua la sanzione della censura nei confronti di un avvocato che per un anno aveva omesso di inviare il mod. 5 alla Cassa.

Il caso esaminato
Nella vicenda, il legale veniva tratto a giudizio innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto che gli comminava addirittura la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi "per aver omesso di inviare tempestivamente alla Cassa Forense l'obbligatoria comunicazione annuale relativa agli anni 2010, 2011, relativa al reddito professionale (IRPEF), ed al volume d'affari (IVA) del 2010 e 2011" e ciò nonostante le diffide notificate dall'ente previdenziale.
La violazione relativa all'anno 2010 veniva ritenuta insussistente ma veniva confermato il capo di incolpazione relativamente all'anno 2011 e inflitta la sanzione della sospensione per due mesi.

La difesa dell'avvocato
L'avvocato non ci sta e impugna la decisione del Cdd eccependo l'eccessiva severità del provvedimento sanzionatorio e ricordando che l'omesso invio del modello 5, è già sanzionato sotto il profilo pecuniario in base alla normativa vigente in materia, per cui, sotto quello disciplinare, "merita" l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, quale l'avvertimento o la censura.

La decisione del CNF
Il CNF sul punto gli dà ragione. "E' evidente che questo Consiglio Nazionale, in forza dei poteri attribuitigli, può e deve svolgere un apprezzamento circa la congruità della sanzione inflitta e censurata dal ricorrente con i motivi di gravame affidati al ricorso – premette il CNF - attenendosi alle prescrizioni che l'art. 21 del nuovo Codice Deontologico detta sui parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari".
Alla luce di ciò, per l'organo forense la sanzione comminata non può che essere mitigata.
Anche perché come si evince dallo stesso provvedimento del CDD, lo stesso Consiglio di disciplina pur rilevando la violazione dell'articolo 70 (ex art. 16 Cdf) aveva ritenuto insussistente parte delle violazioni e lo stesso avvocato incolpato, con il gravame, ammetteva espressamente le proprie responsabilità.
Queste circostanze inducono il CNF a ritenere che l'irrogata sanzione disciplinare della sospensione per due mesi "sia apertamente afflittiva" nei confronti del legale e debba essere sostituita con quella meno afflittiva della censura.
Da qui il parziale accoglimento del ricorso.

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