Sanzionato con interessi l'inadempimento per restituire benefici fiscali illegittimi
La successiva bocciatura dell'aiuto di Stato da parte della Commissione europea non determina incertezza normativa
L'agevolazione fiscale fruita e successivamente bocciata da Bruxelles, in quanto aiuto di Stato, obbliga il beneficiario agli adempimenti per il recupero da parte del Fisco e lo espone alle sanzioni previste dagli articoli 11 e 13 del Dlgs 471/1997 per le omissioni sia della dichiarazione telematica sia del versamento in autoliquidazione di quanto fruito. Le sanzioni scattano anche in caso di omessa autoliquidazione negativa e sono comprensive di interessi. La Cassazione con la sentenza n. 26477/2020 ha precisato, infatti, che il contribuente - a differenza di quanto aveva affermato la Ctr - non può essere scusato per la ricorrenza dell'incertezza normativa.
Infatti, la procedura in sede europea che costituisce causa sospensiva sulla legittimità di un beneficio è procedura "nota" e regolamentata in sede Ue al pari dell'obbligo di restituzione governato dalle norme nazionali.
Non si determina perciò incertezza normativa, in relazione alle istruzioni dell'amministrazione finanziaria, oggetto di successiva e obbligatoria modifica per procedere al recupero del beneficio, imposto allo Stato dalla successiva bocciatura di Bruxelles.