Civile

Sanzionato con interessi l'inadempimento per restituire benefici fiscali illegittimi

La successiva bocciatura dell'aiuto di Stato da parte della Commissione europea non determina incertezza normativa

di Paola Rossi

L'agevolazione fiscale fruita e successivamente bocciata da Bruxelles, in quanto aiuto di Stato, obbliga il beneficiario agli adempimenti per il recupero da parte del Fisco e lo espone alle sanzioni previste dagli articoli 11 e 13 del Dlgs 471/1997 per le omissioni sia della dichiarazione telematica sia del versamento in autoliquidazione di quanto fruito. Le sanzioni scattano anche in caso di omessa autoliquidazione negativa e sono comprensive di interessi. La Cassazione con la sentenza n. 26477/2020 ha precisato, infatti, che il contribuente - a differenza di quanto aveva affermato la Ctr - non può essere scusato per la ricorrenza dell'incertezza normativa.

Infatti, la procedura in sede europea che costituisce causa sospensiva sulla legittimità di un beneficio è procedura "nota" e regolamentata in sede Ue al pari dell'obbligo di restituzione governato dalle norme nazionali.

Non si determina perciò incertezza normativa, in relazione alle istruzioni dell'amministrazione finanziaria, oggetto di successiva e obbligatoria modifica per procedere al recupero del beneficio, imposto allo Stato dalla successiva bocciatura di Bruxelles.

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