Rassegne di Giurisprudenza

Sanzione accessoria della revoca della patente valida anche se irrogata con provvedimento autonomo

a cura della Redazione Diritto

Circolazione stradale - Violazione del codice della strada – Sanzione accessoria - Revoca della patente - Irrogazione con distinto provvedimento rispetto alla sanzione principale - Legittimità - Irrogazione nel termine prescrizionale quinquennale - Ammissibilità
La revoca della patente, quale sanzione accessoria, può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale), e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non esistendo un presunto dovere dell'amministrazione di adottare con un unico provvedimento le sanzioni accessorie e principali, in quanto una tale contestualità non è imposta dall'art. 210, comma primo, codice della strada.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34108

Circolazione stradale - Conducente dei veicoli - Revoca della patente di guida - Sanzione accessoria - Irrogazione nel termine prescrizionale di cinque anni - Ammissibilità.
La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, sicché la sanzione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15694

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Revoca della patente di guida - Provvedimento distinto e autonomamente impugnabile
Sono due misure amministrative diverse, quella del ritiro della patente ad opera dell'agente che accerta la violazione, previsto e disciplinato dall'articolo 216 codice della strada., che ha natura cautelare, e quella della sanzione accessoria della revoca della patente, che ha natura propria di sanzione, prevista dal successivo articolo 219 codice della strada. Si tratta invece di provvedimenti diversi ed autonomamente impugnabili, la cui successione di ordine temporale non può portare ad una indistinta unificazione dei loro effetti con riferimento al provvedimento di revoca.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7026