Responsabilità

Sanzione disciplinare per l'avvocato che emette assegni scoperti al posto dell'assistito

La professione forense va svolta con indipendenza, lealtà e probità

di Giampaolo Piagnerelli

Sanzione disciplinare per l'avvocato che emetta per conto del proprio assistito assegni risultati successivamente privi di copertura. La Cassazione - con la sentenza n. 37550/21 - ha rilevato la correttezza della decisione assunta dal Coniglio nazionale forense nel punto in cui ha chiarito che l'inadempimento derivante da assegni privi di copertura, pur avendo i caratteri di un illecito comune, è tuttavia da ricondurre nell'alveo disciplinare perché idoneo per modalità e gravità a compromettere il rapporto di fiducia con il difensore per la stretta connessione con l'assolvimento dei propri doveri professionali.

Differenza con il diritto penale. I Supremi giudici, poi, hanno precisato che il nuovo codice deontologico forense, pur essendo caratterizzato da un apparato sanzionatorio ispirato alla tipizzazione delle sanzioni, tuttavia si distingue dalla tipicità dell'illecito come accade nel diritto penale.

Indicazione dei doveri. Infatti nella materia disciplinare forense non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense "con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principio della corretta e leale concorrenza" (ex articolo 9 del codice deontologico).

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