Sanzione per guida in stato di ebbrezza, lavoro di pubblica utilità secondo le regole del Cds
Ai fini della determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, i criteri di ragguaglio sono quelli previsti, in via esclusiva e diretta, dal comma 9-bis dell'articolo 186 citato, secondo il quale «in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13 settembre 2018 n. 40664.
Premesso che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro (articolo 54, comma 5, del Dlgs 274/2000), il calcolo per la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità deve essere effettuato ricavando il numero complessivo di pena detentiva irrogata (comprensiva della misura della pena pecuniaria convertita) e moltiplicando per due il risultato così ottenuto: nella specie, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e di 1.000 euro di ammenda, pari a 120 giorni più i 4 derivanti dalla divisione di 1.000 euro nella frazione giornaliera di 250 euro; il risultato così ottenuto è stato moltiplicato per due (120+4 x2), arrivando alla misura di 248 ore di lavoro di pubblica utilità.
La Corte, sulla base di tale calcolo, ha così annullato senza rinvio la sentenza che aveva erroneamente determinato la durata del lavoro di pubblica utilità (nella misura superiore di 724 ore), rideterminandone la durata nei termini di cui si è detto. Sulla questione, cfr. anche sezione I, 17 ottobre 2013, Proc. Rep. Trib. Avezzano in proc. Piccone, dove si è affermato che la previsione dell'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga all'articolo 54, comma 2, del Dlgs 28 agosto 2000 n. 274 nella sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità (ivi prevista da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi); la disposizione, invece, non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dall'articolo 54, comma 5, del citato Dlgs 274/2000, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio, quindi, ugualmente valevole in caso di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto dall'articolo 186 del codice della strada.
Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 13 settembre 2018 n. 40664