Lavoro

Sanzione per l'avvocato che sia legale e tutore dell'interdetto

Secondo la Cassazione non è sufficiente il ritiro dalla difesa quando il legale sia stato nominato protutore

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di Giampaolo Piagnerelli

Sanzione disciplinare per il legale che non agisca secondo i criteri di imparzialità e indipendenza propri della professione esercitata, generando così una lesione della reputazione dell'intera classe forense. Questo perché il professionista aveva rinunciato all'incarico solo dopo essere stato nominato protutore del soggetto interdetto e non quando appariva come suo tutore (con evidente incompatibilità dei ruoli per l'avvocato che oltre a essere il legale era anche il tutore del soggetto interdetto) e il Cnf aveva comminato la sospensione dall'attività per due mesi. Lo precisano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 31572/21.
In particolare l'autenticazione della sottoscrizione dell'interdetto in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvio di un procedimento volto alla sostituzione del tutore su istanza dello stesso interdetto concretavano, a carico dell'incolpato, comportamenti contrastanti sia con l'articolo 3, comma 2 della legge 247/12 (la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità e decoro tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza), sia con l'articolo 9 del codice deontologico forense, sostanzialmente recettivo della norma primaria.

Conclusioni. In ordine all'incolpazione dell'avvocato risultava accertata per tabulas la condotta lesiva della reputazione professionale e dell'immagine dell'intera classe forense, non avendo il professionista agito in situazione di "astratta imparzialità e indipendenza" posto che egli aveva rinunciato alla difesa del soggetto interdetto solo dopo l'accettazione dell'incarico di protutore di questi, così come disposta dal giudice tutelare.

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