Penale

Sanzione pecuniaria per illecito amministrativo, la società patteggia senza spese di giudizio

Nessuna condanna alle spese di giudizio per l’ente che patteggia la sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo, come previsto dal Dlgs 231/2001, nel caso di reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse

di Patrizia Maciocchi

Nessuna condanna alle spese di giudizio per l’ente che patteggia la sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo, come previsto dal Dlgs 231/2001, nel caso di reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse. La Cassazione (sentenza 30610) accoglie il ricorso di una società per azioni, contro la decisione del Gip di far pagare alla compagine le spese, partendo dal presupposto che l’applicazione della pena, come prevista dalla norma sul cosiddetto patteggiamento allargato è equiparata, secondo una norma del patteggiamento tradizionale ad una sentenza di condanna (articolo 445, comma 1-bis, seconda parte del Codice di rito penale).

In base a patteggiamento “allargato” (articolo 444 del Codice di rito penale comma 1) è possibile per le parti accordarsi su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria e sempre al netto della riduzione fino a un terzo. Una norma al quale non si applica però il beneficio della esclusione della condanna alle spese.

La difesa gioca la carta della data di introduzione del patteggiamento allargato, entrato nel Codice di rito solo con la legge 134 del 2003, e quindi dopo l’entrata in vigore del Dlgs 231/2001. Di conseguenza la condanna alle spese, in caso di applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni, non si può considerare applicabile in caso di patteggiamento dell’ente. E questo perché non è mai stato modificato, l’articolo 63 - del Dlgs 231/2001 - che regola l’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente.

La Suprema corte precisa che i due procedimenti, a carico della persona fisica e della persona giuridica, sono autonomi.

Il fatto che l’imputato- persona fisica, abbia patteggiato la pena è sì un requisito per ammettere l’ente al patteggiamento, ma non incide sul contenuto dell’azione esercitata nei confronti della società, nè ne condiziona gli esiti. Come si desume dal fatto che l’ente può patteggiare la sanzione anche quando il giudizio a carico dell’imputato è astrattamente definibile con il patteggiamento ma non ancora definito. È proprio nel concetto di “definibilità” la chiave di lettura della norma «perché ne smarca i presupposti applicativi dalle separate vicende processuali della persona fisica. Ancora a sostegno della tesi dell’autonomia dei due procedimenti speciali il fatto che l’ente può chiedere di applicare la sola sanzione pecuniaria, se prevista, per l’illecito amministrativo. Un presupposto mai mutato nel tempo, che sgombra il campo dall’equivoco che sia possibile condannare la società alle spese, in assenza di un intervento normativo specifico sull’articolo 63 che non c’è mai stato.

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