Amministrativo

Sanzioni amministrative, troppo ampio il termine di cinque anni per la prescrizione

Lo chiarisce la sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato depositata lo scorso 14 febbraio

di Simona Gatti

L'amministrazione quando esercita un potere lo deve fare in modo tempestivo tanto più nel caso di procedimenti sanzionatori senza un termine massimo di durata. Per rispettare le esigenze di certezza che il cittadino deve avere, la mancanza di uno spazio temporale prefissato impone un'azione veloce e se la sanzione non è applicata in contiguità con l'accertamento dell'illecito, le lentezze della procedura devono essere ben motivate. Lo chiarisce la sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato depositata lo scorso 14 febbraio.

La vicenda esaminata dai giudici di Palazzo Spada riguarda un ricorso tra l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e una società multata (chiusura dell'esercizio per alcuni giorni e sequestro della merce) per avere venduto Kg. 1,260 di tabacchi lavorati senza la prescritta autorizzazione. La questione controversa è se in questo caso per applicare la sanzione vale il termine generale di conclusione del procedimento previsto dalla legge 241/90 (novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali) oppure la prescrizione quinquennale indicata dall'articolo 28 della legge 689/81.

L'intervento della Consulta
La sezione VII ricorda che la stessa Corte costituzionale recentemente aveva affrontato il problema e segnalato le criticità chiedendo al legislatore di intervenire, senza successo. Nella sentenza del 12 luglio 2021 n. 151 infatti i giudici delle leggi si erano espressi scrivendo che "Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione". Inoltre, l'indicazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento della contestazione dell'illecito, consente all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa ed è anche coerente con il principio di buon andamento e imparzialità della Pa. I cinque anni previsti dalla legge n. 689 non rispondono a queste esigenze perché non sono congrui, troppo ampi e non garantiscono "la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa" .

La decisone di Palazzo Spada
Per il Consiglio di Stato" l'applicazione dei richiamati principi postula che l'amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo" , "e che, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito" . Nel caso specifico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha presentato alcuna ragione giustificatrice del lungo tempo (ben 26 mesi) impiegato per irrogare la sanzione accessoria a fronte di un procedimento piuttosto risalente e conclusosi velocemente grazie alla sollecita adesione del privato all'invito dell'amministrazione alla definizione in via amministrativa.

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