Rassegne di Giurisprudenza

Sanzioni disciplinari: possibili le giustificazioni del lavoratore orali dopo quelle scritte

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Sanzioni disciplinari - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte -Successiva richiesta di audizione orale - Possibilità - Sussiste.
Al lavoratore sanzionato disciplinarmente deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e quindi anche la possibilità dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare un ripensamento circa la maggior adeguatezza difensiva della rappresentazione orale degli elementi di discolpa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2020, n. 19846

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte - Contestuale richiesta di audizione - Obbligo datoriale di audizione - Sussistenza.
Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2017, n. 204

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Termine di cinque giorni dalla contestazione - Natura decadenziale per il lavoratore - Esclusione - Presentazione della richiesta di audizione prima dell'adozione della sanzione - Efficacia - Conseguenze.
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito di cui all'art. 7, comma 5, st.lav., non ha per il lavoratore natura decadenziale della facoltà di richiedere l'audizione a difesa, sicché è illegittima la sanzione disciplinare che sia stata comminata ignorando la richiesta presentata oltre detto termine ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 novembre 2015, n. 23140

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Libertà di forme - Richiesta di audizione orale - Obbligo per il datore di lavoro - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, quinto comma, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, senza che tale istanza - fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta - sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all'effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all'esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all'espressa previsione dell'impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di merito che, nel valutare l'obbligo delle parti di conformare la propria condotta a buona fede e lealtà contrattuale, aveva ritenuto, con motivazione logica ed adeguata, che la convocazione del lavoratore presso la sede di Cremona e non di Milano dovesse ritenersi legittima in relazione alle vaste dimensioni dell'azienda, organizzata sul territorio attraverso uffici rispondenti a direzioni diverse, e alla facile raggiungibilità per il lavoratore rispetto alla sua sede di lavoro, sita in Rivolta d'Adda).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 giugno 2011, n. 12978