Lavoro

Sanzioni in materia di lavoro: ai procedimenti di opposizione si applica la sospensione feriale dei termini

E' il principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 2146/2021

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di Andrea Alberto Moramarco

Anche dopo l'introduzione dell'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, ai procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione concernenti l'applicazione di sanzioni in materia lavoristica si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'articolo 3 della legge n. 742/1969. Ciò in quanto si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 cod. proc. civ, per le quali è prevista l'esclusione della sospensione feriale. Pertanto, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini.
Questo è in sintesi quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 2145/2021, nella quale il Supremo consesso ha di fatto confermato l'orientamento sul tema inaugurato dalla sentenza n. 63/2000, sempre delle Sezioni unite, respingendo la tesi della sezione rimettente che faceva leva sul nuovo regime del processo civile introdotto dal Dlgs n. 150/2011 per escludere l'applicazione della sospensione feriale ai suddetti procedimenti.

La questione
Il caso finito all'attenzione del massimo organo della giustizia civile riguarda una sanzione amministrativa per impiego non regolarizzato di alcuni lavoratori. Dopo il rigetto del ricorso del datore di lavoro sanzionato, la Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame perché depositato (21 dicembre 2016) oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (20 maggio 2016). Per i giudici di appello, dato che a tale controversia si applica il rito del lavoro, ex articolo 6 del Dlgs. n. 150/2011, e che essa rientra nella nozione di causa di lavoro, ai sensi degli articoli 409 e 442 cod. proc. civ., doveva escludersi l'applicazione della sospensione feriale.
Tale decisione, adottata in consapevole contrasto con l'orientamento di legittimità risalente alla sentenza delle Sezioni unite n. 63/2000, viene poi fatta propria dalla Sesta sezione della Cassazione che chiede alle Sezioni unite di rivedere il proprio orientamento sul tema. In sostanza, per la sezione rimettente il mutamento del contesto normativo, dovuto alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, eliminerebbe qualsiasi distinzione tra le controversie di lavoro, alle quali andrebbe perciò applicata la regola di cui agli articoli 409 e 422 cod. proc. civ. che esclude l'applicazione della sospensione feriale.

La decisione
Le Sezioni unite, in una lunga e articolata sentenza, confermano però l'orientamento precedente. I giudici di legittimità riepilogano il quadro normativo spiegando le connessioni tra l'articolo 3 della legge n. 742/1969 - che esclude dalla sospensione dei termini le controversie previste dagli articoli 409 e 442 cod. proc. civ. – e l'articolo 35 della legge 689/1981 – che distingue differenti tipologie di ordinanze-ingiunzioni assoggettate a differenti riti – nonché spiegando l'impatto che il Dlgs n. 150/2011 ha avuto nell'ordinamento, specie con riguardo al rito delle controversie di lavoro, e la struttura del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni in materia di lavoro.
Ebbene secondo la Suprema corte, norma di riferimento per capire a quali controversie sia inapplicabile la sospensione feriale dei termini rimane l'articolo 35 della legge n. 689/1981, che menziona solo le opposizioni a ordinanze-ingiunzioni relative a omissioni contributive totali o parziali. L'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011 - che disciplina nello specifico il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione – incide, invece, solo sul rito, nulla disponendo in ordine all'applicabilità del regime di sospensione feriale dei termini previsto dalle altre suddette disposizioni.

Il principio di diritto
Di qui, pertanto, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto. «Nel regime introdotto dall'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione».

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