Penale

Sanzioni sostitutive estese per condanne fino a 4 anni

Addio a semidetenzione e libertà controllata, finora poco utilizzate. Debuttano detenzione domiciliare e semilibertà con soglie applicative elevate

di Fabio Fiorentin

La legge delega di riforma penale (134/2021) modifica radicalmente la disciplina - ormai quarantennale - delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (legge 689/1981), il cui insuccesso applicativo è testimoniato dai dati ufficiali, che vedono - al 15 aprile 2021 - la semidetenzione applicata soltanto a due persone e la libertà controllata applicata a 104 soggetti, a fronte delle oltre 64mila persone in esecuzione, a quella data, di misure alternative (misure di comunità).

Si tratta di profili critici ben noti agli operatori, che anche la commissione di studio, voluta dalla ministra Marta Cartabia e presieduta da Giorgio Lattanzi, ha considerato per elaborare la proposta di riforma, in parte confluita nella delega approvata dal Parlamento e che entra in vigore il 19 ottobre.

Le nuove pene
Va precisato, intanto che si tratta di una delega: le novità delineate dalla legge - molte e di peso - devono essere attuate dai decreti legislativi da emanare entro un anno.

Quanto alle misure, si innalza da due a quattro anni il limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice; sono abolite le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e al loro posto si introducono la detenzione domiciliare e la semilibertà (la cui disciplina è mutuata dalle omonime misure alternative alla detenzione).

La scelta politica di non adottare quale pena sostitutiva anche l’affidamento al servizio sociale (come era stato proposto dalla commissione Lattanzi) crea un paradosso applicativo per cui il condannato alla pena detentiva, solo se non sostituita con la detenzione domiciliare o con la semilibertà, avrà la possibilità di ottenere dal giudice di sorveglianza, da “libero sospeso” (articolo 656, comma 5, Codice di procedura penale), la (meno afflittiva) misura alternativa dell’affidamento in prova “allargato” (articolo 47, comma 3-bis, legge 354/1975, ordinamento penitenziario).

Viene inoltre modificata la pena pecuniaria (si veda il servizio a fianco) e potenziato il lavoro di pubblica utilità (che verrà modellato sulla base dell’analogo istituto del decreto legislativo 274/2000). Nel caso di patteggiamento o decreto penale di condanna, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, comporterà anche la revoca della confisca eventualmente disposta, purché non si tratti di confisca obbligatoria. Per assicurare l’effettività delle nuove pene, viene per tutte esclusa la sospensione condizionale (articolo 163 Codice penale).

La procedura
L’applicazione delle nuove pene sostitutive verrà disposta dal giudice della cognizione - che potrà avvalersi dell’ausilio dell’Uepe - in relazione a ogni tipo di reato e potrà essere anche applicata nei confronti di chi ne abbia già in precedenza beneficiato.

La discrezionalità del giudice, che dovrà essere regolata in sede attuativa, pare comunque sganciata dal consenso dell’interessato (la cui “non opposizione” è richiesta solo per il lavoro di pubblica utilità), con l’effetto che al condannato potrebbe essere imposta l’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare in relazione a condanne per le quali, in base agli articoli 656, comma 5, e 678, Codice di procedura penale, avrebbe potuto ottenere ben più ampie misure, quali l’affidamento al servizio sociale (articolo 47, commi 3 e 3-bis, ordinamento penitenziario), l’affidamento terapeutico (articolo 94, Dpr 309/1990) o la sospensione della pena (articolo 90, Dpr 309/1990).

La riforma appare, dunque, improntata a un rafforzamento della componente retributiva della sanzione penale, in distonia con il principio rieducativo e riparativo che pure la ministra ha posto a base ideale dell’intervento riformatore.

Le nuove pene sostitutive alla detenzione

Nelle sentenze di condanna o patteggiamento
O Le pene detentive entro i 4 anni possono essere sostituite con la semilibertà o la detenzione domiciliare;
O Le pene detentive entro i 3 anni con la semilibertà, la detenzione domiciliare o - se l’interessato non si oppone - con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita;
O Le pene detentive entro 1 anno con la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria (multa o ammenda)

Nel decreto penale di condanna
La pena detentiva può essere sostituita con la pena pecuniaria o, se il condannato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita

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