la QUESTIONE

Quali sono le modifiche strutturali apportate dal D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 al sistema dei reati-presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001? In che modo il nuovo art. 25-octies.2 introduce un meccanismo sanzionatorio basato sul fatturato annuo, derogando al sistema delle quote, e quali sono le soglie edittali previste? Alla luce della Sentenza della Cassazione n. 30039/2025, come deve essere interpretato il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente nei reati colposi di evento in caso di omessa manutenzione e mancato aggiornamento dei protocolli di sicurezza? Quale impatto ha l’introduzione dei delitti contro la politica estera dell’Unione Europea sulla gestione dei flussi informativi e sui poteri dell’Organismo di Vigilanza (OdV)?

Normativa di riferimento
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: artt. 5, 6, 25-septies e il nuovo Art. 25-octies.2
D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211: “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione”
Codice Penale: nuovi artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

Il sistema 231 è passato da un perimetro “classico” (corruzione, frodi PA, reati societari) a un catalogo espanso che oggi comprende: i delitti informatici (art. 24-bis) rafforzati dalla L. 90/2024; le turbative d’asta introdotte nel novero 231 con la L. 137/2023 (art. 24); i delitti su strumenti di pagamento non cash con l’innesto del trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 e art. 512-bis c.p.); i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) ampliati dal 2020 in avanti; i delitti contro...

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