Scatole nere sulle auto come prova dei fatti accaduti
A completare il quadro delle innovazioni il progetto di legge del Governo enuclea ancora altri due interventi: sul valore probatorio delle scatole nere e ulteriori norme di contrasto alle frodi assicurative. Non manca, infine, una disposizione specifica diretta ad aumentare la trasparenza nelle procedure di risarcimento del danno.
Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici - L'articolo 8 è intitolato «valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici» e, a parte le norme che tendono a regolamentare l'installazione e l'utilizzo dei dati personali e sensibili, ha come elemento centrale di rilevanza dispositiva proprio la parte in cui (al comma 1 dell'articolo 145-bis introdotto ex novo) si afferma che «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».
La norma si propone di assolvere a una funzione di lotta al fenomeno dei falsi sinistri (assai diffuso in alcune aree dello Stato) con l'utilizzo degli elementi che la moderna tecnologia oggi consente, ai quali rilevamenti attribuisce ora la forza di “piena prova” dei fatti riscontrati meccanicamente.
A titolo esemplificativo il fenomeno della generazione di sinistri inesistenti potrà essere efficacemente contrastato con l'acquisizione di elementi in base ai quali sia possibile accertare che il mezzo presunto responsabile non fosse all'ora denunciata, sul luogo del sinistro.
Impatto pratico delle norme - L'efficacia di questo strumento di “politica processuale” sarà tanto più sostanziale quanto più diffuso sarà l'installazione dello strumento meglio noto come “scatola nera”.
Una difficoltà interpretativa sarà data dalla identificazione dei “fatti” ai quali la legge attribuisce efficacia di piena prova tra i molti dati rilevati con lo strumento di registrazione remoto. Nulla da dire, ad esempio, circa il rilevamento della presenza in loco del veicolo indicato come responsabile dell'incidente. Più difficile attribuire alla rilevazione meccanica una valenza assoluta quando i dati acquisiti riguardino velocità, direzione, forza cinetica o posizione esatta sulla sede stradale.
La rilevazione satellitare ha una ottima efficacia nella identificazione della posizione dei veicoli sulla sede stradale, mentre potrà solo contribuire, quanto agli altri elementi indicati, alla ricostruzione della cinematica di un sinistro che prevede una serie di variabili non esattamente acquisibili solo con i dispositivi elettronici. Ancora una volta sarà dunque imprescindibile la funzione di governo della prova rimessa al giudice istruttore che potrà al più disporre consulenze cinematiche che si basino, oltre che sulle prove testimoniali dirette, sugli elementi cinetici acquisti con gli strumenti in questione.
Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative - La norma sostituisce (ampliandolo) il testo del V periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazione prevedendo la possibilità di sospendere i termini di cui all'articolo 145 per la procedibilità dell'azione giudiziale in presenza di elementi ulteriori di incongruenza che non comportino nemmeno la presentazione di querela (che non è in questo caso condizione per sospendere i termini dell'azione avanti al giudice).
Impatto pratico delle norme - La norma non solo cerca di ampliare la portata dei dati in base ai quali possano emergere chiari elementi di non genuinità dei sinistri denunciati (prevedendo che indicatori di tali incongruenze siano anche le risultanze della scatola nera e le ulteriori evidenze di non veridicità), ma anche di ampliare la disponibilità di tempo nel quale l'impresa di assicurazioni deve compiere le sue indagini.
Così a questo si deve la previsione che l'azione giudiziaria sia proponibile solo dopo che l'impresa di assicurazione abbia comunicato al danneggiato le proprie determinazioni conclusive in ordine agli elementi di incongruenza emersi, ovvero comunque entro il termine massimo di sessanta giorni nei quali lo spatium dilatorio di cui all'articolo 148 è sospeso.
Si tratta quindi di una sostanziosa estensione del termine di valutazione delle prove a favore dell'assicuratore.
Trasparenza delle procedure di risarcimento - Con l'articolo 10 si vuole introdurre, nel corpo del codice delle assicurazioni, una norma nuova (numerata con il 149-bis) denominata «trasparenza delle procedure di risarcimento» che si propone di contenere alcuni fenomeni speculativi legati alla liquidazione del danno materiale per la riparazione del veicolo.
La norma dispone che, in caso di cessione del credito per l'importo dovuto per la riparazione del mezzo incidentato, la liquidazione del danno sia condizionata dalla presentazione della fattura emessa dal cessionario riparatore.
Analogamente anche il danneggiato che non si avvalga della riparazione presso una carrozzeria convenzionata con l'impresa di assicurazione, dovrà esibire la fattura di riparazione, potendo in ogni caso optare altrimenti per il risarcimento “per equivalente” nel caso in cui il costo di riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene danneggiato.
Impatto pratico delle norme - Non si prevede che la norma possa incidere considerevolmente sulla disciplina pratica attuale che già vede operatori organizzati nella procedura di pronta riparazione del veicolo contro la cessione del relativo credito per il quale viene comunemente emessa fattura attestante il costo sostenuto per materiale e mano d'opera.
Potrà il fenomeno essere contenuto anche in questo caso quanto più si diffonderà la adesione dell'assicurato alle clausole che delimitano volontariamente sia la scelta di cedere il credito risarcitorio che quella del carrozziere al quale indirizzare la riparazione (convenzionato con l'impresa assicurativa).