Penale

Scatta il reato per il jammer che disturba le comunicazioni tra volante e centrale di PS

L’installazione dell’apparecchio atto a impedire la comunicazione tra terzi fa scattare la responsabilità penale dell’autore in quanto è reato di pericolo

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di Paola Rossi

L’azione di aver anche solo predisposto un meccanismo di disturbo atto a impedire le comunicazioni fra terzi fa scattare il reato previsto dall’articolo 617 bis del Codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, che quindi si consuma anche se l’evento intercettivo non si realizza. Al contrario, non è reato quando l’autore della condotta fa utilizzo di mezzi predisposti al solo fine di impedire di essere ascoltato o intercettato nelle “proprie” conversazioni o comunicazioni con terzi.

La Cassazione penale ha rigettato - con la sentenza n. 28084/2024 - il ricorso che riteneva illegittima la condanna in quanto il dispositivo “disturbatore” rinvenuto nella macchina dell’imputato era stato da questi asseritamente definito come finalizzato a evitare di essere lui intercettato. Infatti, secondo la giurisprudenza, non commette il reato se l’agente che predispone l’apparecchio tutela le proprie conversazioni in presenza o telefoniche con terzi. Ma nel caso concreto il ricorrente non era riuscito a dimostrare che questa fosse la reale finalità del jammer che era stato rinvenuto nell’abitacolo della sua auto. Anzi, l’apparecchio aveva di fatto impedito agli agenti della volante della Polizia che lo pedinava di comunicare con la centrale operativa.

Quindi di fatto commettendo il reato previsto dall’articolo 617 bis del Codice penale, per di più nella sua forma aggravata per aver agito a danno di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Il ricorrente era stato, infatti, segnalato da un giolliere che riteneva di essere seguito per scopi illeciti dallo stesso. Ma al momento in cui la volante di polizia si era posta al seguito dell’auto dell’imputato vi era stata l’impossibilità di comunicare con la centrale operativa. Da cui - in assenza della prova della diversa finalità autoprotettiva del jammer rinvenuto - i giudici hanno ritenuto integrato il reato ex articolo 617 bis del Cp.

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