Penale

Scatta il reato se si demolisce senza permesso un immobile di interesse paesaggistico

La ricostruzione fedele del bene vincolato non esclude la responsabilità penale

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di Paola Rossi

La demolizione di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di permesso di costruire non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che la nuova opera realizzata riproduca fedelmente la sagoma e i prospetti di quella precedente. L'intenzione soggettiva di replicare l'opera non esclude l'illecito.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 386/2021, ha perciò respinto il ricorso della proprietaria che voleva destinare a uso ricettivo un immobile - noto come "pescheria" sottoposto a vincolo paesaggistico dalla Soprintendenza di Milano - attraverso la sua intera demolizione.

Alla ricorrente non è bastato al fine di ottenere l'annullamento della condanna sostenere di essere stata autorizzata a demolire le parti ammalorate dell'edificio oggetto anche della comunicazione di avvio dell'iter per apporvi il vincolo di interesse storico. La demolizione totale esula da una tale autorizzazione.

La Cassazione ha però annullato la sentenza ai soli fini di riduzione della pena, a seguito della pronuncia costituzionale n. 56/2016 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 181 del testo unico dell'edilizia sulle attività in violazione o in assenza dei titoli abilitativi.

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