Scissioni, la pubblicità legale può provare l’inclusione del singolo credito nel patrimonio trasferito
Nella pronuncia in commento (Cassazione civile sez. III, 02/12/2025, n.31457), la Suprema Corte individua la finalità ultima della disciplina pubblicitaria delle operazioni straordinarie: garantire al debitore ceduto la certezza di non esporsi a un pagamento inefficace
La sentenza in esame affronta la questione relativa a quali modalità probatorie siano ammissibili per dimostrare che un credito specifico è stato trasferito nell’ambito di un’operazione straordinaria di scissione societaria. La vicenda trae origine dall’opposizione a precetto proposta dal debitore che contestava la legittimazione attiva della società cessionaria, nata da scissione parziale di un noto gruppo bancario.
Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di scissione societaria disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del c.c., operazione soggetta a forma scritta ad substantiam, la prova dell’inclusione del credito nel patrimonio trasferito dovesse necessariamente essere fornita per iscritto, con conseguente esclusione della prova per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.
La Corte di Cassazione respinge questa impostazione, operando una distinzione fondamentale tra due diversi piani probatori: da un lato la prova dell’operazione straordinaria, dall’altro la prova dell’inclusione di uno specifico credito nel patrimonio trasferito.
La Suprema Corte chiarisce che, quando l’esistenza dell’atto di scissione non è contestata, non occorre provare documentalmente ogni singolo credito trasferito. È sufficiente dimostrare l’inclusione del credito nella categoria cui appartiene, purché le caratteristiche siano identificabili attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sussistano altri elementi indiziari dotati di precisione, gravità e concordanza.
Questo principio si fonda sull’analogia con la disciplina della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, dove la giurisprudenza consolidata ammette che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire prova adeguata dell’inclusione di uno specifico credito, quando le caratteristiche indicate permettano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione.
La Corte individua la finalità ultima della disciplina pubblicitaria delle operazioni straordinarie: garantire al debitore ceduto la certezza di non esporsi a un pagamento inefficace.
Pertanto, se è garantita questa certezza attraverso elementi probatori sufficientemente precisi, non vi è ragione di imporre oneri probatori più gravosi che rischierebbero di paralizzare la circolazione dei crediti nelle operazioni straordinarie.
Nel caso concreto, la dichiarazione resa il 27 ottobre 2021, con cui la banca confermava espressamente che i crediti in questione rientravano nella scissione parziale in favore della cessionaria, costituiva elemento decisivo e sufficiente. Questa dichiarazione, unitamente alla pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell’operazione straordinaria, forniva al debitore la garanzia necessaria circa la legittimazione del nuovo creditore.
In conclusione, la sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a contemperare le esigenze di certezza giuridica con quelle di celerità delle operazioni straordinarie. Infatti, se da un lato non si può pretendere l’elencazione analitica di ogni credito negli atti di scissione, dall’altro si richiede comunque la pubblicità legale e ulteriori elementi che escludano elementi di incertezza per il debitore.
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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario







