Lavoro

Scuola: “carta del docente” anche ai supplenti annuali

La Cassazione, sentenza n. 29962/2023, interrogata in via pregiudiziale afferma quattro importanti principi di diritto cui dovrà attenersi il Tribunale

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di Francesco Machina Grifeo

La Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l’acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E qualora non l’abbiano ricevuta hanno diritto all’adempimento in forma specifica per un valore corrispondente. Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati). La prescrizione dell’azione, poi, è quinquennale per l’adempimento in forma specifica e decennale per il risarcimento. Sono i principi di diritto affermati dalla Cassazione, sentenza n. 29962/2023, interpellata in via pregiudiziale dal Tribunale di Taranto (ordinanza del 24 aprile 2023).

La carta ( L. 107/2015, Buona Scuola, art. 1 comma 121 ) può essere utilizzata per l’acquisto di libri e riviste utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; corsi di aggiornamento, di laurea o post laurea e master; teatro; cinema; musei; e più in generale per iniziative coerenti con il piano triennale formativo.

La questione partiva dalla richiesta di un insegnante che aveva lamentato la mancata consegna della carta nel corso di svolgimento di diversi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Il ricorrente sottolineava che secondo la Corte di Giustizia (18 maggio 2022) la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE era ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della Carta Docente.

Una lettura condivisa dalla Suprema corte secondo la quale “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.

La Sezione Lavoro scandaglia il tema per oltre 40 pagine, interrogandosi anche sul livello di “astrattezza” cui il Collegio del rinvio pregiudiziale deve portare la propria pronuncia, per giungere infine alla enunciazione di quattro principi di diritto:

1)La Carta Docente di cui all’articolo 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

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