Se il braccialetto elettronico manca non si può applicare una misura cautelare più afflittiva
La Cassazione ha censurato l’ordinanza nella parte in cui stabiliva che nel caso di «non fattibilità tecnica» del ricorso al braccialetto elettronico sarebbe stata disposta «l’applicazione della misura, più grave, del divieto di dimora».
E’ esclusa l’applicazione automatica di una misura cautelare più afflittiva qualora l’applicazione del braccialetto elettronico non sia tecnicamente possibile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 8379 del 2025) che ha annullato l’ordinanza con la quale la Sezione del Riesame del Tribunale di Milano aveva disposto nei confronti un soggetto indagato per il reato di atti persecutori (articolo 612- bis c.p.) il divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.) e l...