Amministrativo

Se il cane del vicino abbaia, il Sindaco non può adottare una ordinanza contingibile e urgente

di Andrea Alberto Moramarco

Il Sindaco non può utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente per far smettere di abbaiare i cani che infastidiscono i vicini di casa. Tale circostanza non rientra nella eccezionalità ed è risolvibile con altri rimedi apprestati dall'ordinamento. Questo è quanto detto dal Tar di Lecce con la sentenza 2684/2015.

Il caso - L'assurda o quantomeno singolare vicenda si è verificata in un comune pugliese, dove il Sindaco ha emanato una ordinanza, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 (T.u. enti locali), intimando il proprietario dei cani di impedire loro l'accesso nell'area a ridosso dell'abitazione della vicina, «nonché di installare, al confine con la proprietà di quest'ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall'abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni».

L'abbaiare del cane non giustifica l'ordinanza - In seguito al ricorso presentato dal proprietario dei cani, i giudici amministrativi annullano l'ordinanza dando ragione così al ricorrente, come già fatto anche in sede cautelare. Il Tar afferma l'illegittima utilizzazione del potere straordinario da parte del sindaco ricordando che tale potere, «può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico».
Nel caso di specie, l'ordinanza è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all'interno di una proprietà privata il cui abbaiare, al sopraggiungere di estranei, infastidiva una vicina di casa. E il disturbo di un vicino per l'abbaiare di un cane non è evento eccezionale, né imprevedibile «dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei».

Tar Lecce – Sezione Prima – Sentenza 10 settembre 2015 n. 2684

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©