Se la condizionale è subordinata al risarcimento il passaggio in giudicato è la scadenza per adempiere
Ciò vale quando il giudice concede la sospensione, ma non indica il termine entro cui va pagata la somma liquidata
Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento della parte offesa e la sentenza di condanna non indica il termine entro cui deve essere concluso l'adempimento, tale termine viene a coincidere col passaggio in giudicato della decisione che ha concesso il beneficio.
L'interpretazione bocciata
È quindi errato l'orientamento adottato dalla sentenza ora annullata secondo cui, in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice, è legittimo l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria effetuato entro i 5 anni, coincidenti con la durata del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena.
Il principio affermato
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2886/2022, boccia tale decisione e il risalente orientamento giurisprudenziale cui si è ispirata. E, al contrario afferma che, se il giudice non fissa il termine entro cui va adempiuta l'obbligazione civile derivante dal reato, questa va considerata immeditamente esigibile alla stregua dei criteri civilistici dettati dall'articolo 1183. Conclude la Cassazione, facendo rilevare che l'adempimento dell'obbligazione, integrando il presupposto del risarcimento della vittima cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, determina proprio l'inizio dell'efficacia del beneficio.