Comunitario e Internazionale

Se la donna licenziata è incinta ha diritto a un congruo termine per impugnare

Dal momento della scoperta dello stato di gravidanza la lavoratrice deve vedersi riconosciuta la possibilità concreta di fare un ricorso tardivo se il termine ordinario è scaduto

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di Paola Rossi

Secondo la sentenza della Corte Ue sulla causa C-284/23 , una lavoratrice incinta deve beneficiare di un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il suo licenziamento. E come nel caso a quo tedesco risolto la Corte ritiene che un termine di due settimane per chiedere l’ammissione a un ricorso tardivo sembra essere troppo breve.

Il caso a quo
Una dipendente di una casa di cura ha contestato dinanzi a un tribunale tedesco del lavoro il suo licenziamento, facendo valere il divieto di licenziare una donna incinta. Secondo il tribunale del lavoro, il ricorso doveva essere per principio respinto in quanto tardivo. Infatti, quando la lavoratrice ha avuto conoscenza della sua gravidanza e ha proposto il ricorso, il termine ordinario di tre settimane successivo alla notifica scritta del licenziamento, previsto dal diritto tedesco, era già scaduto. Inoltre, la lavoratrice ha omesso di presentare una domanda di ammissione del ricorso tardivo entro il termine supplementare di due settimane previsto dal diritto nazionale.

Il rinvio pregiudiziale la risposta della Cgue
Il tribunale del lavoro tedesco ha però chiesto alla Cgue di sciogliere il dubbio se la normativa fosse compatibile con la direttiva sulle lavoratrici incinte.
La Corte parte dal dato in base al quale, secondo la normativa tedesca, una lavoratrice incinta che, al momento del licenziamento, sia a conoscenza della sua gravidanza dispone di un termine di tre settimane per proporre un ricorso. Ma, per contro, una lavoratrice che non abbia conoscenza della sua gravidanza prima della scadenza di tale termine - e ciò per un motivo che non le è imputabile - dispone solo di due settimane per chiedere di poter proporre un tale ricorso.
Secondo la Corte, un termine così breve, in particolare se confrontato con il termine ordinario di tre settimane, sembra incompatibile con la direttiva sulle lavoratrici incinte. Infatti, tenuto conto della situazione in cui si trova una donna all’inizio della gravidanza, esso sembra tale da rendere molto difficile, per la lavoratrice incinta, la possibilità di farsi utilmente consigliare e, se del caso, di redigere e presentare una domanda di ammissione di ricorso tardivo nonché il ricorso vero e proprio.
In conclusione, spetterà al tribunale del lavoro tedesco verificare se sia effettivamente così nel caso di specie.

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