Famiglia

Se alle esigenze di vita del minore non può provvedere la madre da sola scatta la surroga dei nonni paterni

Il giudice nel fissare l'obbligo in capo agli ascendenti deve adeguatamente ricostruirne la posizione economico- patrimoniale

di Paola Rossi

In caso il padre non affidatario ometta di versare alla madre il mantenimento per il figlio minore i nonni possono essere, in via surrogatoria, obbligati ad assolvere il dovere di garantire i mezzi di sussistenza al nipote a causa dell'inadempimento del proprio figlio. Ovviamente, se vengono citati in giudizio, il giudice dovrà accertare che gli ascendenti paterni del minore abbiano i mezzi per provvedervi.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 13345/2023 - ha respinto il ricorso dei nonni paterni che erano stati chiamati in causa dalla madre del nipote, di lui super affidataria, e che contestavano l'obbligo di mantenimento loro imposto in primo e secondo grado di merito. In effetti, le risorse economico-patrimoniali della madre risultavano insufficienti a provvedere integralmente ai bisogni della prole minore di età.
Inoltre, il padre in quanto inadempiente era già stato condannato a norma dell'articolo 570 del Codice penale per aver fatto mancare per molti anni i mezzi di sussistenza al figlio, violando l'obbligo di corrispondere alla madre quanto stabilito dal giudice della separazione.

La Cassazione rigetta il ricorso, ma corregge la decisione dove i giudici di merito fondano l'obbligo degli ascendenti sulla base dell'articolo 316 bis del Codice civile. In effetti la norma prevede la responsabilità sussidiaria degli ascendenti - in primis dei genitori - di fornire i mezzi sufficienti ai figli affinché questi possano adempiere al loro dovere verso la propria prole. Quindi si parla nella norma di sussidiarietà e non di surroga, come nel caso risolto.

La Cassazione chiarisce il proprio ragionamento ribadendo il principio di diritto secondo cui l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. E di conseguenza, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro - nel preminente interesse dei figli - deve far fronte per intero alle loro esigenze, con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. Salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di chi è gravato integralmente dall'onere.

Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi gli obbligati - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata (sussidiaria) rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche che agli ascendenti non si può chiedere un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento della prole, quando l'altro genitore sia in grado di mantenerli.

Nel caso - come quello deciso - di un reiterato inadempimento da parte del padre, se la madre non riesce a tutelare il credito riconosciutole dal giudice a causa dei comportamenti elusivi e dolosi del padre, che reiteratamente cambia il proprio luogo di residenza e lavoro ella può pretendere la surroga dei genitori di lui.

Da ciò consegue che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni, la cui posizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo.

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