Se il figlio ha un lavoro precario l'assegno di mantenimento va ridotto ma non eliminato
L'obbligo di versare un contributo economico in favore dei figli non cessa fino a quando questi, una volta maggiorenni, non diventino pienamente autosufficienti da un punto di vista economico. Ciò posto, lo svolgimento di un lavoro non costante e con reddito non certo da parte del figlio non consente la totale eliminazione del contributo, ma può portare ad una sua riduzione. Questo è quanto si afferma nella sentenza 1445/2015 del Tribunale di Treviso.
La vicenda - La richiesta di rivedere l'obbligo di mantenimento era stata avanzata dal padre nel corso del giudizio di divorzio instaurato nei confronti della moglie. Inizialmente, in sede di separazione personale, era stato concordato che l'uomo versasse un contributo in ordine al mantenimento dei due figli più il 50 per cento delle spese straordinarie. Successivamente, preso atto della raggiunta indipendenza economica del primogenito, in sede di precisazione delle conclusioni il padre chiedeva la cessazione totale dell'obbligo posto a suo carico anche nei confronti del figlio più piccolo, il quale nelle more del giudizio era divenuto maggiorenne e aveva cominciato a lavorare nel settore alberghiero, o perlomeno la riduzione dell'importo con autorizzazione a corrispondere l'assegno direttamente al figlio.
Le motivazioni - Il Tribunale analizza la situazione lavorativa del figlio e conclude per una riduzione dell'assegno e non invece per una totale eliminazione dello stesso, giudicando non raggiunta la piena autosufficienza economica da parte del ragazzo. Quest'ultimo, infatti, dopo aver concluso il triennio presso un istituto professionale alberghiero aveva svolto lavori stagionali in Italia e all'estero e al momento della richiesta di eliminazione del contributo di mantenimento svolgeva un tirocinio retribuito con 600 euro mensili.
Per il Collegio ciò significa che il ragazzo ha sì acquisito una capacità lavorativa, ma non può dirsi economicamente autosufficiente e perciò necessita ancora dell'aiuto economico del padre. In altri termini, affermano i giudici, «il fatto che egli possa godere di un lavoro non costante né certo e per un reddito che ancora non gli consente, in modo stabile, di rendersi autonomo, non legittima la totale eliminazione del contributo al suo mantenimento, ma giustifica la riduzione dello stesso». E dato che il ragazzo vive ancora con la madre, la quale contribuisce in maniera diretta al suo sostentamento, risulta congruo disporre che l'assegno sia corrisposto direttamente a questa e non al figlio.
Tribunale di Treviso - Sezione I civile - Sentenza 17 giugno 2015 n. 1445