Civile

Se il giudizio parte con decreto ingiuntivo la procedura di mediazione è a carico della parte opposta

Lo ha stabilito la Sezione III della Cassazione con l' ordinanza 17 maggio 2021 n. 13180.

di Mario Finocchiaro

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Lo ha stabilito la Sezione III della Cassazione con l' ordinanza 17 maggio 2021 n. 13180.

I precedenti
Con la pronunzia in rassegna trova ulteriore conferma l'insegnamento di cui a Cassazione, sez. un., sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, in Guida al diritto, 2020, fasc. 40, p. 72, con nota di Marinaro M., Decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria ex lege deve essere avviata dall'opposto, già fatto proprio da Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 159.
In termini opposti, e, in particolare, per l'affermazione che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre, Cassazione, sentenza 3 ottobre 2015, n. 24629, in Guida al diritto, 2016, fasc. 3, p. 12, con altra nota di Marinaro M., Una diversa soluzione accrescerebbe l'onere della parte creditrice (nonché in Riv. dir. proc., 2016, p. 1283, con nota di Balena G., Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria ex art. 5 decreto legislativo n. 28 del 2010).
Sempre in margine all'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 si è precisato, altresì:
- in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Cassazione, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155;
- la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del Dlgs n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio, Cassazione, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9204;
- nella mediazione obbligatoria, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010, il provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del procedimento, ometta l'indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda è inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si determina alcuna incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto termine stabilita in misura fissa dalla legge, Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2725;
- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre, Cassazione, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473, in Guida al diritto, 2019, fasc. 17, p. 24 (con nota di Soldati N., La prima sentenza dopo l'obbligatorietà sancita dalla Consulta), che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo;
- nel giudizio sommario di cognizione svoltosi in prime cure nelle forme di cui all'articolo 702-bis Cpc, il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio - a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017;
- il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 Cpc, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza, Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 2665 .

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