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Se manca la delibera è il condominio a dover chiedere la proroga per svolgere la mediazione

Il Tribunale di Venezia respinge l’eccezione di irregolarità della procedura

di Marco Marinaro

Al fine della rituale partecipazione del condominio al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria, la proroga per consentire all’amministratore di munirsi della delibera assembleare autorizzativa deve essere richiesta dal condominio, ricadendo pertanto a carico di quest’ultimo, nella persona dell’amministratore medesimo, l’onere di attivarsi per ottenerla. Sono le conclusioni cui giunge il tribunale di Venezia con una sentenza depositata il 7 luglio 2021 (estensore Paolini).

Nel caso esaminato, relativo a un giudizio per l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, poi definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Tribunale di Venezia ha disatteso l’eccezione di irregolarità della procedura di mediazione sollevata dal condominio. Infatti, proprio il condominio aveva dedotto che la sua mancata partecipazione alla procedura mediativa era sostanzialmente da ascrivere all’organismo di mediazione poiché non aveva rispettato la normativa vigente.

Invero, come rileva il giudice, pur a fronte di una nota inviata dall’organismo all’amministratore condominiale con la quale si invitava quest’ultimo ad aderire alla procedura, convocando con urgenza l’assemblea, nonché a fornire nel più breve tempo possibile una risposta per l’incontro di mediazione oggetto di rinvio, aveva fatto seguito la totale inerzia da parte del medesimo condominio.

Il Tribunale precisa che, in tema di mediazione obbligatoria relativa a una controversia in materia condominiale, se è vero che, in base all’articolo 71-quater, commi 3 e 4, disposizioni attuative del Codice civile, «al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1135, secondo comma, del codice» e che «se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone (...) idonea proroga della prima comparizione», è altrettanto vero che questa proroga deve essere chiesta «su istanza del condominio».

Ciò significa che ricade in capo al condominio l’onere di attivarsi per ottenere la proroga. Per cui, dato che nel caso esaminato il condominio non aveva fatto pervenire alcuna comunicazione all’organismo di mediazione, l’eccezione proposta è stata respinta poiché la procedura si era svolta regolarmente.

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