Immobili

Se necessario anche le antenne per radioamatori vanno installate sul lastrico solare

Lo precisa la Corte d'appello di Bari con la sentenza n. 829/2021

di Andrea Alberto Moramarco

I proprietari del lastrico solare non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli altri condòmini destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione. Ciò vale anche per le antenne dedicate alla fruizione di servizi radioamatoriali, come le antenne CB, ovvero le antenne che montano un ricetrasmettitore di onde radio. Tale installazione è però subordinata alla sussistenza di una comprovata necessità. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Bari nella sentenza n. 829/2021.

La vicenda
La controversia oggetto della decisione prende le mosse dalla richiesta di una coppia di condòmini di installare un'antenna CB sul lastrico solare di proprietà esclusiva di altro condomino, il quale però si opponeva. La coppia sosteneva che tale rifiuto fosse ingiustificato, alla luce della disciplina di settore e della giurisprudenza formatasi in materia, che consente l'installazione di antenne su proprietà altrui. Il giudice di primo grado non condivideva però tale interpretazione e sottolineava come la finalità ludica e amatoriale dell'apparecchio non potrebbe comportare la limitazione del diritto di proprietà altrui, non assolvendo a quella funzione di informazione, garantita dall'articolo 21 Costituzione, che invece si ha nel caso delle antenne radiotelevisive.

La decisione
Di qui il ricorso in appello, dove però il risultato per i condòmini non cambia. A cambiare però è la motivazione della decisione. Ebbene, per la Corte d'appello le antenne da radioamatore hanno la stessa dignità di quelle radiotelevisive, essendo la relativa installazione "espressione del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui", contemplato dall'articolo 21 Cost.. Ciò è oggi previsto dall'articolo 209 del Dlgs 259/1993, che non contempla la possibilità per i proprietari di immobili di opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione di servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. La condizione affinché ciò accada, tuttavia, è che vi sia una comprovata necessità di una tale installazione, come previsto dall'articolo 91 del medesimo decreto.
Nella fattispecie, sottolineano i giudici, una tale necessità di installare l'antenna CB sul lastrico solare non era stata provata. I condòmini, infatti, non avevano dimostrato che la ricezione del segnale fosse migliore dal lastrico solare, rispetto ad altre soluzioni non invasive della proprietà altrui. Inoltre, il CTU riteneva che l'installazione sul lastrico solare non costituiva la soluzione tecnica migliore, nonché che i limiti all'efficienza dell'impianto erano ricollegabili non tanto al posizionamento dell'antenna quanto alla vetustà delle apparecchiature già in uso.

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