Responsabilità

Se il padre si disinteressa da sempre del figlio naturale lo risarcisce dei danni morali a partire dalla nascita

L'illecito endofamiliare può determinare quello civile facendo scattare la valutazione di tutte le conseguenze economiche e morali

di Paola Rossi

Il figlio naturale ha diritto al risarcimento del danno, anche non patriminiale, che nella vita gli ha procurato l'assenza volontaria del proprio padre. E ne ha diritto dal giorno della nascita. Data dalla quale il giudice deve calcolare l'incidenza del danno subito fino al momento della domanda di risarcimento.

La Corte di cassazione civili, con la sentenza n. 15148/2022, ha precisato le conseguenze, in termini economici, cui si espone il padre che si disinteressi totalmente della vita del figlio e non sostenga alcuna spesa per il suo mantenimento. La Cassazione, conferma che ove non sussistano parametri preesistenti, che abbiano individuato l'entità del mantenimento dovuto, il giudice in base a puntuale motivazione può legittimamente procedere a una valutazione in via equitativa della somma da liquidarsi a favore del figlio danneggiato dal comportamento, indifferente sotto tutti i punti di vista, del padre.

Il caso risolto riguardava una filiazione naturale in assenza di convivenza tra i due genitori. Il padre naturale non aveva neanche provveduto a riconoscere il figlio la cui paternità veniva accertata giudizialmente. E anche a seguito di tale riconoscimento il padre naturale aveva sempre omesso di partecipare tanto alle spese di mantenimento della prole quanto alla vita del proprio figlio, intesa sotto il più ampio punto di vista, materiale e relazionale.

La Cassazione ha affermato l'insorgenza, dal giorno della nascita, di diritti costituzionalmente garantiti dei figli nei confronti di chi li ha generati. Quindi non si tratta solo del sostentamento economico per i bisogni del minore, ma anche dell'apporto alla sua vita affettiva, all'armonica evoluzione della sua personalità e alla sua esigenza di vedere radicato un rapporto di stampo familiare con colui o colei che rappresentano le sue origini.

Infine, la Cassazione ha confermato la cifra liquidata alla madre a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio e da lei di fatto anticpate dal giorno della nascita. La proporzionalità della quantificazione è stata legittimamente ancorata dai giudici di merito al parametro di un ordinario contributo al mantenimento per i figli accordato al coniuge non convivente.

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