SE IL PERIODO DI MALATTIA SUPERA I 180 GIORNI
Purtroppo non è indicato quale Ccnl è applicato al rapporto di lavoro. Se il contratto collettivo non prevede nulla, l’indennità di malattia non spetta dopo il 180° giorno e, quindi, l’assenza non è retribuita. In questo caso, il datore di lavoro deve valutare se recedere per superamento del periodo di comporto o se intende conservare il posto, ma senza erogare retribuzione, ovvero anche – di propria spontanea volontà – se inserire in busta paga una qualche somma (del tutto volontariamente) a mero titolo di liberalità.