Civile

Se il proprietario dell'auto non comunica chi fosse alla guida al momento dell'infrazione risponde per omessa vigilanza

Inoltre la Cassazione ricorda che il pagamento in misura ridotta della sanzione, estingue solo la sanzione principale e non quella acccessoria

di Giampaolo Piagnerelli

«Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un'infrazione amministrativa, rispondendo, per l'inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento». Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 8882/23. In sostanza i Supremi giudici hanno chiarito che se il proprietario del veicolo non ricorda (colpevolmente) o comunque non comunica chi fosse alla guida al momento dell'infranzione risponde in proprio, venendo meno al dovere di collaborazione con l'autorità di polizia, con una autonoma sanzione pecuniaria senza vedersi decurtato i punti. Venendo ai fatti la sentenza di primo grado (giudice di pace) n. 332 del 2017 aveva rigettato l'opposizione proposta dal proprietario dell'auto avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada e applicato la sanzione accessoria della decurtazione di tre punti della patente di guida. Il Tribunale, in un secondo momento, ha richiamato il principio fatto proprio dall'arresto a Sezioni unite della Cassazione n. 20544 del 2008 e poi da altre pronunce successive, secondo cui, in tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 202 codice strada, estingue la sola sanzione principale, non anche quella accessoria. Sulla vicenda è stato richiesto il giudizio dei Supremi giudici che hanno chiarito che se si versa (in misura piena o "scontata") per estinguere la sanzione principale, la sanzione accessoria resta sempre e comunque a carico del guidatore. Nel caso di specie, poi, la giustificazione fornita dall'opponente è apparsa del tutto generica e che, come risulta dagli atti di causa, il proprietario, a fronte dell'invito a comunicare i dati personali del conducente dell'autovettura al momento della accertata violazione, è rimasto del tutto inerte e non ha inviato alcuna dichiarazione negativa adducendone le ragioni, dichiarazione che avrebbe potuto formare oggetto di esame e valutazione in via amministrativa ovvero da parte del giudice di merito.

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