Rassegne di Giurisprudenza

Se lo Stato concede delle garanzie sui prestiti, si applicano i principi dell'ordinaria fideiussione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fideiussione - Garanzie sui prestiti da parte dello Stato - Natura - Fideiussione - Si esclude contratto autonomo di garanzia.
Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, desunti dalla disciplina della fideiussione. Quindi, va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione.
Corte di Cassazione, Civile, sezione 2, Sentenza del 3 agosto 2021, n.22157

Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale contratto di fideiussione - Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale - Interpretazione - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento.
La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 26 maggio 2020, n. 9862

Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale fallimento del debitore principale - Decadenza dalla fideiussione ex art. 1957, comma 1., c.c. - Impedimento - Modalità - Debito garantito da fideiussione con beneficio di escussione - Insinuazione al passivo fallimentare nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. - Necessità - Fideiussione solidale - Facoltà di scelta del creditore - Sussistenza.
In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 16 ottobre 2017, n. 24296

Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - In genere - Beneficio di escussione - Litisconsorzio - Mancanza del "beneficium excussionis" - Obbligazione del fideiussore - Natura - Obbligazione solidale - Conseguenze - Interruzione della prescrizione contro uno dei condebitori - Estensione nei confronti del condebitore solidale - Configurabilità.
Se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 29 novembre 2005, n. 26042