Se il vincolo idrogeologico è posto dopo l'ultimazione l'opera abusiva è sanabile solo a determinate condizioni
Il presupposto indefettibile per ottenere il condono è l'ottenimento di un parere favorevole dall'amministrazione competente
L'ordine di demolizione è valido anche se l'abuso edilizio è stato realizzato prima dell'apposizione del vincolo idrogeologico se il giudice ritiene che il ricorso al giudice amministrativo contro il diniego dell'istanza di sanatoria non è prevedibile che venga accolto. Tale conclusione prognostica negativa è poi praticamente inattaccabile se non è stata ottenuto il parere favorevole alla condonabilità da parte dell'autorità amministrativa che ha apposto lo specifico vincolo.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 5457/2023 - ha respinto il ricorso con cui si voleva sostenere l'illegittimità della decisione di merito che aveva respinto la tesi difensiva della non retroattività delle sanzioni amministrative e che comunque si tratta di vincolo di inedificabilità non assoluta, ma relativa e quindi superabile con una valutazione delle ammnistrazioni competenti a dichiararne la compatibilità ambientale. Al riguardo la Corte di cassazione fa rilevare che anche in caso di apposizione successiva del vincolo il manufatto deve risultare conforme agli strumenti urbanistici e essere assoggettato a controllo di staticità in chiave antisismica. Ma soprattutto la Cassazione afferma che i condoni edilizi non sono materia che rientri in quella delle sanzioni amministrative per cui è stabilita l'irretroattività.
Gli abusi previsti come sanabili successivamente all'apposizione di un vincolo di inedificabilità e quindi di fatto privi della dovuta autorizzazione sono di norma quelli che sono consistiti in manutenzioni straordinarie, opere di recupero e interventi di restauro.
Per gli altri casi di manufatto abusivo in area che sia stata vincolata dopo la loro realizzazione, i presupposti per la sanatoria sono in primis l'ottenimento del parere favorevole dell'autorità che ha apposto il vincolo e la conformità dell'immobile agli strumenti urbanistici. E, inoltre devono ricorre i seguenti tre presupposti. Cioè sono sanabili unicamente le difformità:
- dalla disciplina antisismica, con possibilità di provvedere al collaudo del manufatto;
- da norme urbanistiche di destinazione a spazi o edifici pubblici, ma che rientrino nella variante di recupero;
- da norme che fissano distanze minime di rispetto stradale in materia di edificazioni al di fuori di centri urbani, ma che non siano di pericolo al traffico dei mezzi.