Responsabilità

Segnalazione all’Ivass per chi non va in mediazione

Più sanzioni per spingere la partecipazione effettiva alle procedure

di Maurizio Hazan e Filippo Martini

Rischiano sanzioni pecuniarie e processuali e una segnalazione all’Ivass, l’Autorità di vigilanza, le compagnie di assicurazione che non partecipano alla procedura di mediazione. È una delle carte giocate dalla riforma del processo civile per rinforzare l’utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Nei fatti la mediazione, per le controversie in materia di contratti assicurativi, è da tempo condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ma finora si è trattato di una condizione ben poco efficace e sovente relegata, nella prassi, a una mera formalità. Ora la riforma mira a rendere la mediazione effettiva e, per farlo, in primo luogo, aumenta le sanzioni previste tanto nel caso di mancata e ingiustificata partecipazione al primo incontro fissato davanti all’organismo di mediazione quanto nell’ipotesi in cui una parte non abbia accettato una proposta (formulata dal mediatore) poi rivelatasi aderente al contenuto della pronuncia che ha deciso il giudizio.

Si prevede infatti – con disposizioni applicabili ai procedimenti avviati dal 1° marzo scorso – che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo a versare una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Copia del provvedimento adottato va poi trasmesso, se si tratta di una Pa, al Pm presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, nel caso di soggetti vigilati, all’Autorità di vigilanza competente. Dunque, si deve interessare l’Ivass quando il soggetto sanzionato è un’impresa assicurativa o un altro distributore.

Inoltre, il giudice, se richiesto, con il provvedimento che definisce il giudizio, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata non superiore alle spese del giudizio.

Va poi precisato che il giustificato impedimento a prendere parte alla mediazione non dovrebbe sostanziarsi – almeno nell’ottica pro conciliativa della riforma – nella semplice affermazione del fatto di “aver ragione” e nella conseguente indisponibilità a mettere in discussione la propria posizione: la funzione “facilitativa” della mediazione mira invero a favorire un dialogo che consenta alle parti di provare a superare le proprie convinzioni, anche se granitiche, dietro il sapiente intervento di un mediatore che sappia davvero riavviare il dialogo e, se possibile, ammorbidire il contrasto.

Non solo sanzioni. La riforma, con norme in vigore dal 30 giugno, prevede anche agevolazioni per incentivare la partecipazione alla mediazione: il patrocinio a spese dello Stato e crediti di imposta per l’indennità di mediazione, il compenso dell’avvocato e il contributo unificato del giudizio estinto.

Anche la negoziazione assistita, che costituisce condizione di procedibilità in materia di Rc auto, esce rafforzata dal decreto legislativo 149/2022. Si prevede, tra l’altro, che la convenzione di negoziazione possa consentire agli avvocati di condurre una “mini istruttoria”, raccogliendo dichiarazioni di terzi o delle stesse parti in conflitto.

Tuttavia, proprio in materia di Rc auto l'intervento del legislatore avrebbe potuto esser più ampio, sistemando e razionalizzando anzitutto la disciplina delle procedure liquidative (in base all’articolo 148 del Codice delle assicurazioni o in via di indennizzo diretto). In primo luogo chiarendone la pregiudizialità rispetto alla negoziazione assistita. E poi facendo in modo che la cooperazione istruttoria tra le parti sia sin dal principio più piena e leale, permettendo alle imprese di formalizzare una congrua e motivata offerta o di spiegare le ragioni di un eventuale diniego in modo chiaro e preciso. Il tutto anticipando già in questa fase approfondimenti istruttori che l’articolo 135 comma 3-ter del Codice delle assicurazioni confina invece a ipotesi residuali, per di più incompatibili con i tempi concessi alle imprese per rispondere alle richieste risarcitorie.

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