Professione e Mercato

Segnalazioni antiriciclaggio, in calo quelle dei professionisti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Riciclaggio sempre più nel mirino. Crescono le segnalazioni di operazioni sospette: nel primo semestre di quest’anno è aumentato il numero totale rispetto allo stesso periodo del 2019. Diminuiscono,invece, quelle effettuate dai professionisti. Complice verosimilmente, anche il lockdown. È quanto emerge dalla recentissima newsletter della Unità di informazione finanziaria della Banca di Italia. L’Uif ha, infatti, rilevato 53.027 segnalazioni a fronte delle 51.168 del primo semestre dell’anno scorso, ma quelle dei professionisti sono scese da 2.553 a 1.730 (-32,2%).

L’obbligo
La segnalazione di operazioni sospette è una delle attività più delicate cui è chiamato il professionista, sia per le conseguenze che possono derivare al cliente, sia per i rischi cui si va incontro in caso di omissione. Devono comunicare le operazioni sospette all’Uif i seguenti professionisti, sia che svolgano l’attività in forma individuale, associata o societaria:

- iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;

- i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

I notai e gli avvocati sono obbligati alla segnalazione soltanto quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Niente obbligo di segnalazione, invece, quando il professionista riceve informazioni dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento davanti al giudice o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.

La segnalazione
L’obbligo scatta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, siano state compiute, siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dall’Uif.

Valutazione non facile. Di sovente la Guardia di finanza contesta l’eventuale omissione del professionista, ma i militari possono basarsi sulle risultanze investigative. In altre parole, già sanno che occorreva fare la segnalazione. Peraltro è singolare che alcune volte venga sanzionata addirittura l’omissione anche quando sulla vicenda non ci siano stati sviluppi investigativi e quindi non si comprende per quale ragione il professionista debba eseguire la segnalazione nonostante nessuna irregolarità, anche a posteriori, sia emersa.

Operazioni sospette

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