Penale

Sentenza di applicazione della pena irrevocabile, recidiva insussistente

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di Domenico Carola


In tema di riti alternativi la declaratoria di estinzione del reato comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. È sulla scorta di questo principio che la Corte di cassazione, con sentenza n. 32492 del 16 luglio 2018, ha annullato una decisione di merito limitatamente alla qualificazione della recidiva.


La vicenda - Il tribunale di Palermo avendo ritenuto responsabile l'imputato del reato di detenzione di stupefacenti a scopo di vendita, articolo 73, comma quinto, del Dpr 309/1990, lo condannava a due anni e sei mesi di reclusione più multa, applicando un incremento di pena in considerazione della recidiva contestata (reiterata specifica).

La Corte territoriale in riforma parziale della sentenza riduceva la reclusione ad un anno ed otto mesi, confermando invece la multa.

Avverso la condanna della Corte di appello l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, in quanto i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva. Infatti, secondo l’imputato da quanto emergeva dal certificato del casellario giudiziale, a carico del ricorrente risultavano solo due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenute irrevocabili. In relazione al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 445, del codice di procedura penale la contestazione della recidiva era da ritenere erronea.


La decisione - Gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

La disposizione, in tema di effetti dell'applicazione della pena su richiesta, prevede che il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Ed inoltre l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 445, comma secondo, codice di procedura penale, opera “ipso jure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione. Come conseguenza logica va ritenuta errata l'affermazione della Corte territoriale con cui esclude l'applicabilità del disposto dell'articolo 445, secondo comma citato ai fini della valutazione e qualificazione della recidiva, che, risulta, pertanto, erroneamente qualificata quale recidiva specifica reiterata. Ergo la Corte territoriale deve procedere alla riqualificazione della recidiva tenendo conto dei principi di diritto evidenziati

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2018 n. 32492

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