Civile

Sentenza digitale, ricorso in Cassazione improcedibile senza l'attestazione della cancelleria

Per la Suprema corte, sentenza n. 26597 depositata oggi, la decisione "nativa digitale" deve riportare il numero e la data di pubblicazione

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di Francesco Machina Grifeo

È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione. Lo ha ribadito la Suprema corte, con la sentenza n. 26597 depositata oggi, rafforzando un recente indirizzo giurisprudenziale.

Tali adempimenti, spiega la Terza sezione civile, sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza. Non solo, la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.

In altri termini, continua la decisione: a) la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) nel giudizio di legittimità (articolo 369 c.p.c.), la Cassazione ha certamente l'onere di verificare tali dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato dalle parti o attestato dai difensori (anche se eventualmente in senso concorde).

Per la Suprema corte, deve dunque concludersi che "per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema".

In caso contrario, del resto, sarebbe impossibile per la Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo.

Così tornando al caso specifico, l'unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea) era priva dei dati sopra richiamati. A ben vedere, continua la decisione, mancava anche la specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico e la stessa attestazione di conformità all'originale.

In definitiva, il ricorso è stato giudicato improcedibile, sia perché l'unica copia della sentenza prodotta "è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all'originale informatico, sia perché manca l'attestazione di conformità all'originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve".

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