Civile

Sentenza immediata su figli e casa familiare

E sui licenziamneti addio al doppio rito

di Giovanni Negri

Nel testo del superemendamento del ministero della Giustizia c’è spazio anche per una serie di misure in materia di lavoro e famiglia. Sul primo versante sono due gli elementi di novità da sottolineare. Viene innanzitutto estesa, come più volte sollecitato da parte degli avvocati, l’utilizzo della negoziazione assistita anche alle controversie in materia di lavoro, senza che però costituisca condizione di procedibilità e con l’applicazione all’accordo conclusivo del regime di protezione rispetto a rinunce e transazioni previsto dal Codice civile.

Sui licenziamenti si propone il superamento della situazione attuale, con due riti diversi a seconda della data di assunzione. Le regole processuali saranno comuni ma la causa, quando è in discussione la reintegrazione, dovrà essere trattata in via prioritaria.

Spazio poi a un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. La presenza di riti diversi, in materie anche analoghe, non garantisce, si sottolinea, né la parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponibili (dove il riferimento è ai diversi riti applicabili per la disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei figli a seconda che siano nati o no nel matrimonio), né la creazione di orientamenti interpretativi uniformi.

Dai criteri di delega proposti sono attesi effetti positivi sulla riduzione del numero complessivo dei procedimenti e sui tempi di loro definizione. In primo luogo, il riordino della disciplina processuale, con previsione di un unico rito, ridurrà molto le questioni processuali, con creazioni di interpretazioni uniformi e indiretto effetto sulla durata dei procedimenti.

In particolare, il criterio di delega che prevede la possibilità di proporre all’interno del giudizio di separazione anche la domanda di divorzio (oppure di disporre la riunione dei due procedimenti se proposti in via separata e già contemporaneamente pendenti tra le stesse parti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria), «è misura potenzialmente idonea a dimezzare i procedimenti in materia, con considerevole risparmio di energie processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell’intero procedimento divorzile (potendo essere emessa all’esito dell’unico procedimento sentenza di divorzio), con analoghi effetti anche sui gradi successivi del giudizio, essendo unico l'eventuale giudizio di appello e l’eventuale procedimento davanti alla Cassazione».

Con il rito unificato, la concentrazione negli atti introduttivi delle parti di richieste e prove, consentirà al giudice già dalla prima udienza (paragonabile all’attuale udienza presidenziale) non solo di emanare i provvedimenti provvisori necessari (per la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di mantenimento della prole e del coniuge debole, di assegnazione della casa familiare), ma di adottare immediatamente l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, con attesa considerevole contrazione dei tempi processuali.

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