Penale

Senza scopo di lucro non si oscura il sito con materiale pirata

di Alessandro Longo

Non si può oscurare un sito internet , contenente materiale pirata , se non c’è scopo di lucro evidente; e comunque il provider di accesso a internet può evitare di prendere questa decisione da solo e può lasciarla invece alla magistratura.

Sono i due princìpi nuovi che, in materia di copyright internet, sono rinvenibili nel decreto del giudice delle indagini preliminari di Milano, Mariacarla Sacco, datata 9 giugno 2017, nell’ambito di un processo nei confronti di tre siti internet: Dasolo, Pdf-Giant e Avaxhome.

L’azienda Mondadori aveva chiesto, a novembre 2016, ai provider internet di oscurare i siti, che permettono di scaricare libri e riviste protetti da diritto d’autore. Vodafone però, invece di adeguarsi, ha fatto un esposto al Tribunale, di fatto così lasciandogli la decisione. L’operatore ha interpretato in questo modo l’articolo 17 della legge 70 del 2013, ossia che deve essere la magistratura a poter emettere un ordine vincolante di sequestro di un sito verso un provider internet.

È una novità, perché «le ultime sentenze, del Tribunale di Milano e Roma, stabilivano invece che i provider internet devono oscurare un sito dietro semplice richiesta da parte del detentore di diritto d’autore, al pari degli hosting provider (i siti contenenti fisicamente i file illegali)», spiega Fulvio Sarzana, avvocato esperto di diritto d’autore online.

Ecco perché negli ultimi tempi i detentori di copyright avevano assunto la pratica di contattare direttamente i provider – come ha fatto appunto Mondadori; procedura certo più rapida ed economica rispetto al dover passare dalla magistratura.

Il decreto del gip di Milano non condanna Vodafone per non aver oscurato il sito. «Ordina invece l’oscuramento di Avaxhome e Pdf-Giant, così avocando di nuovo a sé, alla magistratura, il compito di chiedere il sequestro», dice Sarzana.

L’altro principio nuovo emerge dalla decisione presa su Dasolo, di cui il gip respinge la richiesta di oscuramento (per altro allineandosi così all’Autorità garante delle comunicazioni, che aveva in precedenza archiviato la richiesta di oscuramento sullo stesso sito). Il gip infatti scrive che per quel sito «non è riscontrabile in atti la sussistenza del dolo specifico, identificato con il fine lucrativo che dovrebbe sorreggere la condotta, rendendo pertanto non configurabile, nemmeno a livello astratto, la fattispecie delittuosa, di cui all’articolo 171-ter, comma 1, lettera b, legge 633/1941, e rendendo così insussistente il requisito del fumus commissi deliciti richiesto ai fini dell’applicazione della misura richiesta».

Si conferma così, anche in sede penale, un principio che in sede civile era già stato espresso quest’anno dal Tribunale di Frosinone nei confronti del sito di streaming di film e serie tv Filmakers.

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