Famiglia

Separazione, nessun rimborso al coniuge per le spese di costruzione della casa sul terreno del partner

A meno che la spesa sostenuta sia sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali

di Andrea Alberto Moramarco

La costruzione realizzata in costanza di matrimonio su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente a quest'ultimo, in virtù del principio generale dell'accessione. In caso di separazione, l'altro coniuge, che ha contribuito con le proprie risorse economiche alla costruzione dell'abitazione, non ha diritto ad alcun rimborso. A meno che la spesa sostenuta sia sproporzionata rispetto alle sue capacità reddituali e vada oltre i limiti della finalità di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo è quanto afferma la Corte d'appello di L'Aquila nella sentenza n. 505/2020.

La vicenda
La controversia riguarda una coppia che, dopo diversi anni di matrimonio, era giunta ad una separazione senza addebito. Tra i due coniugi rimaneva aperta la questione legata alla casa di famiglia, nella quale gli stessi avevano vissuto insieme ai figli sin dal 1975, anno di costruzione dell'abitazione. Il terreno sul quale la casa era stata costruita apparteneva alla moglie, mentre i lavori erano stati pagati dal marito, con i guadagni del suo lavoro e con il ricavato della vendita di un immobile a lui appartenente. Per il Tribunale l'abitazione non rientrava in comunione legale e la sua proprietà era da attribuire esclusivamente della moglie, in virtù del principio dell'accessione. Tuttavia, a tutela dell'altro coniuge, il giudice di primo grado riteneva giusto riconoscere nei suoi confronti una somma pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione e per la ristrutturazione dell'immobile. A tale decisione si opponeva però la moglie, sottolineando l'errore del giudice che avrebbe semmai dovuto qualificare tale scelta come ripetizione di indebito, ad ogni modo da escludere nella fattispecie.

La decisione
La Corte d'appello accoglie il ricorso della signora ritenendo la decisione di primo grado immotivata e non conforme alla giurisprudenza di legittimità sul tema. I giudici spiegano che è vero che in base al principio generale dell'accessione, posto dall'articolo 934 cod. civ., «la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo», mentre al coniuge non proprietario, «che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine».
Tuttavia, prosegue il Collegio, è altrettanto vero che nel corso del matrimonio ogni coniuge deve provvedere ai bisogni della famiglia «in proporzione alle sue possibilità economiche, in virtù dell'obbligo di contribuzione, uno dei doveri fondamentali del matrimonio», ex articolo 143 cod. civ.. Da ciò deriva che quello che si spende durante il matrimonio, «è una obbligazione spontanea che si fa non in vista di una futura restituzione ma con l'intento della reciproca assistenza». Si tratta cioè di una obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, nemmeno per la metà.
Il discorso cambia, invece, laddove le spese, per la loro entità economica, superino il normale dovere di contribuzione. Ciò accade quando uno dei coniugi abbia versato in favore dell'altro o della famiglia una somma ingente che vada «oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito e soprattutto al di fuori della finalità di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia». Solo in tal caso sarà giustificato un diritto al rimborso.
Nel caso di specie, conclude la Corte, per stessa ammissione del marito, tutte le spese per la costruzione e la ristrutturazione della casa sono state effettuate per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ragion per cui non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione.

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