Famiglia

Separazione, se il marito dorme sul divano non riprende la "convivenza"

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14037/2020, respingendo il ricorso della ex

di Francesco Machina Grifeo

La ripresa della convivenza non interrompe la separazione né osta all'avanzamento della procedura di divorzio. Almeno se il marito dorme sul divano e il ritorno a casa non dura più di alcuni mesi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14037/2020, respingendo il ricorso di una ex che invece sosteneva la ripresa dell'affectio familiare.

Secondo la Corte di appello di Firenze non era stata alcuna ricostituzione dell'affectio maritalis, ma solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta ad "interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, ossia anche per comodità dell'ex marito, che si trovava più vicino al suo luogo di lavoro, nonché considerato che la ex continuava ad incassare l'assegno mensile di 500 euro e che l'ex marito dormiva sul divano".

Di diverso parere la ricorrente che lamenta come il giudice territoriale abbia omesso di considerare che la convivenza era ripresa, per il periodo di quattro-cinque mesi, con la finalità prestarsi "reciproca assistenza", essendo la ricorrente "gravemente diabetica" e l'ex marito convalescente per aver subito un "delicato" intervento chirurgico al cuore. Riguardo poi all'esclusione della ricostituzione dell'affectio, come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell'azione di divorzio, l'ex sostiene che la "mancanza di intesa sessuale e di affectio coniugalis era stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia dalla circostanza che l'ex marito dormiva sul divano". Senza, peraltro, considerare l'età (66 la ricorrente e 64 il marito) e le condizioni di salute degli ex coniugi.

Per la Prima sezione civile della Cassazione la ricorrente mira ad una diversa ricostruzione dei fatti storici non censurabile in Cassazione. Mentre secondo un orientamento a cui la Corte intende dare continuità, "non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale materiali e spirituali" (Cass. 19497/2005;. 19535/2014;. 20323/2019).

Ragion per cui il giudice di secondo grado con motivazione idonea, e superiore al "minimo" costituzionale, ha ritenuto, attenendosi ai suesposti principi, che le circostanze accertate (pagamento dell'assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici e relazione extraconiugale intrattenuta dall'ex marito durante la ripresa della convivenza durata solo 4-5 mesi) deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione idonea .

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