Civile

Separazioni, il giudice può discostarsi dalle decisioni del pm

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di Giovanni Negri

Sorpresa: il giudice può non ritenersi vincolato al parere del Pm. E di conseguenza autorizzare l’accordo raggiunto tra i coniugi, sulla base della nuova procedura di negoziazione assistita , sulle condizioni della separazione personale che era stato respinto dal pubblico ministero. A questa conclusione arriva un’ordinanza del presidente del tribunale di Termini Imerese, tra le primissime in materia, che si pone su una linea diversa rispetto a un precedente provvedimento del Tribunale di Torino (si veda Il Sole 24 Ore del 20 febbraio). Questo mentre, tra oggi e domani, la Camera approverà definitivamente l’introduzione del divorzio breve che accorcia drasticamente i tempi di separazione.

L’ordinanza osserva che la disciplina della negoziazione è presenta «indubbie carenze e incompletezze ed è suscettibile di dubbi interpretativi». Opacità che avvolge soprattutto il tipo di procedimento che si instaura davanti al presidente del Tribunale. Ma problematici sono anche i poteri di verifica e valutazione sulla aderenza dell’accordo raggiunto tra i coniugi alle esigenze e necessità dei figli come pure sulla natura del provvedimento che conclude la fase successiva al no del Pm.

Sul piano della natura del procedimento che instaura dopo la trasmissione dell’accordo da parte del pubblico ministero con le ragioni per cui l’autorizzazione è stata negata, il parere dell’ordinanza è che si tratta di un procedimento di natura giurisdizionale. Non avendo per oggetto una controversia tra le parti, ma un accordo raggiunto in maniera consensuale, è da assimilare ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

È quindi assolutamente possibile che i coniugi, davanti al presidente del Tribunale, possano integrare o modificare le condizioni dell’accordo con riferimento proprio ai figli. Modifiche che possono essere decisa di iniziativa delle parti oppure d’ufficio per rispondere alle carenze individuate dal Pm, a patto che siano più favorevoli ai figli.

Ma, ed è questo il passaggio più dirompente, l’ordinanza sottolinea come il parere del Pm è obbligatorio, ma non vincolante: infatti «deve ritenersi che il presidente del Tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell’accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del Pm, ravvisare, invece, l’adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole, così da potere autorizzare l’accordo».

E, per quanto riguarda il provvedimento conclusivo, questo non può che consistere in un'autorizzazione o nella sua negazione. No, ammonisce l’ordinanza, invece a una trasformazione del ritto in quello caratteristico della separazione consensuale. Ricorso per la separazione che comunque sarà sempre possibile.

Nel merito, il presidente del Tribunale ritiene che il pubblico ministero non ha valutato complessivamente i termini dell’accordo, che prevedeva, nel tempo, oltre a un assegno di mantenimento a carico del marito anche la costituzione, sempre da parte del marito, di depositi fruttiferi a beneficio dei figli, tali da aumentarne la disponibilità economcia mensile.

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