Penale

Sequestro dispositivi informatici, decreto valido anche se privo di un termine

Per la Cassazione, sentenza n. 543/2025, va preservato il principio di proporzionalità ma non vi è la necessità di indicare dal principio una data ultima per l’estrazione e l’analisi dei dati

di Francesco Machina Grifeo

È legittimo il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici privo dell’indicazione del termine di durata, o dei tempi di estrazione dei contenuti, considerato che sovente il Pm non è in grado di conoscerli preventivamente. Va infatti preservata la possibilità di svolgere approfondite indagini anche considerato che l’eccessiva durata è contestabile con una istanza di restituzione. Lo ha stabilito la VI Sezione penale, sentenza n. 543/2025, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato il sequestro probatorio dei dispositivi di due indagati per corruzione nell’ambito del cd. “sistema Sorrento”.

Secondo il Tribunale, il Pm, nel prevedere che la ricerca di dati si estendesse per l’intero periodo del mandato del sindaco, non aveva adeguatamente motivato in ordine “alla delimitazione temporale dei dati da acquisire”, così violando il principio di proporzionalità. Il ricorrente in Cassazione ha invece dedotto che la legge non prevede la necessità di un indicare un termine, fra l’altro difficilmente determinabile a priori.

La Suprema corte per prima cosa ricorda che “il sequestro a fini probatori non può assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca delle notizie di reato, ma solo della sua conferma”; e dunque “il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale”.

Il Collegio ha poi ricordato che il rispetto del “principio di proporzionalità non consente ‘zone franche’ e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale”. La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato la necessità di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».

“La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi – scrive la Corte -, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati”.

La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestro probatorio, “non a caso, fa riferimento all’indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il Pubblico Ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi”.

E se “la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza”, deve essere “limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche”, si deve “tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati”.
Nel caso specifico il ricorrente segnalava la “molteplicità delle imputazioni provvisorie” e “l’elevato numero dei dispositivi in sequestro”.

Inoltre, prosegue la decisione, “l’inosservanza o l’eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame”.

Tutto ciò considerato, secondo il Collegio nel decreto impugnato “la scansione temporale delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati informatici acquisiti” è stata delineata dal Pubblico Ministero in termini “non apparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale del vincolo”. Il Pubblico Ministero, infatti, pur senza fissare date specifiche, ha dettato “una stringente e specifica scansione della consecuzione delle fasi di estrapolazione e di analisi dei dati appresi sui dispositivi elettronici in sequestro”.

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