Penale

Sequestro esteso per autoriciclaggio

di Giovanni Negri

Sequestro per autoriciclaggio confermato anche sui reati presupposto non c’è stato alcun accertamento di responsabilitä. Anzi, sono ancora nella fase delle indagini preliminari oppure neppure in questa. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 14800 della sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia, che annulla l’ordinanza del tribunale con la quale era stato rimodulato il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per il reato di autoriciclaggio con a monte una maxievasione fiscale da 25 milioni. Un’ordinanza oggetto di impugnazioni incrociate sia da parte della pubblica accusa sia dell’imputato che lamentavano ragioni diverse quanto alla determinazione della somma da sottoporre alla misura cautelare.

La Cassazione da una parte ricorda quanto affermato assai di recente con la sentenza n. 45052 dell’anno scorso. E cioè che in materia di riciclaggio e autoriciclaggio non è necessario che l’accertamento del reato presupposto sia cristallizzato in una sentenza di condanna passata in giudicato. È invece necessario che il fatto costitutivo di questo reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in via definitiva e «che il giudice che procede per il riciclaggio ne abbia incidentalmente considerato l’esistenza. In difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perchè il fatto non sussiste».

Di più, ora la Cassazione mette in evidenza come, trattandosi di un procedimento di natura cautelare e quindi caratterizzato dall’individuazione non di prove certe sulla commissione del delitto, la circostanza che alcuni dei reati presupposto non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza della necessaria iscrizione nel Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso le indagini preliminari, non impediva di accertarne incidentalmente la configurabilità, giustificando in questo modo la legittimità del sequestro.

Ma l’ordinanza era stata fatta oggetto di censura da parte della cassazione anche tenendo conto delle ragioni dell’imputato, che da alcuni dei reati presupposto era invece stato assolto. Per questo la Corte rinvia al tribunale del riesame la necessità di una nuova valutazione nel merito della somma da sottoporre a sequestro che dovrà tenere conto del verdetto di proscioglimento invece del tutto trascurato.

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