Penale

Sequestro, inammissibile il riesame se i beni sono individuati dalla Pg e non c'è convalida

di Patrizia Maciocchi


E' inammissibile il ricorso contro un sequestro - non convalidato dall'autorità giudiziaria - che riguardi categorie di beni indicate genericamente dal Pm la cui “selezione” è lasciata alla scelta della polizia giudiziaria. A rendere il ricorso inammissibile è dunque il carattere non giurisdizionale del provvedimento. Partendo da questo principio la Corte di cassazione, con la sentenza 8867, ha respinto il ricorso proposto dalla difesa di Antonio Brencich, contro la decisione del Tribunale del riesame che bollava come inammissibile il gravame con il quale era contestato il decreto di perquisizione e sequestro avvenuto nell'ambito del procedimento sul crollo del viadotto Polcevera.

La Suprema corte avalla la scelta del riesame, sottolineando che l'azione del ricorrente riguardava la fase esecutiva del decreto emesso dal Pm e non il decreto. Circostanza che escludeva l'impugnazione, non prevista quando il Pm rimette alla discrezionalità degli organi di polizia il compito di individuare le cose da sequestrare. Solo l'eventuale decreto di convalida del sequestro apre, infatti, la strada al riesame.

Nel caso esaminato il decreto era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Genova ed eseguito presso gli uffici del professionista. Dopo la perquisizione la polizia giudiziaria aveva sequestrato la documentazione su carta e i supporti informatici, considerati pertinenti alle indagini: il tutto messo nero su bianco in un verbale. La pubblica accusa non aveva quindi individuato gli oggetti da sequestrare, ma si era limitato a dare delle indicazioni generiche e “categoriali”, lasciando margine alla polizia giudiziaria nella scelta dei documenti e dei files da sequestrare. E correttamente Tribunale ha considerato la richiesta di riesame inammissibile, perché relativa ad un sequestro non giurisdizionale, generico nel contenuto e non convalidato dall'autorità giudiziaria.

Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 5 marzo 2020 n.8867

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