Sequestro preventivo di bene sottoposto a diritto reale di garanzia e soddisfacimento del terzo creditore assistito da “ius sequelae”
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Soddisfacimento del terzo creditore assistito da “ius sequelae” - Tutela anticipata mediante richiesta di revoca della misura cautelare penale - Possibilità - Esclusione - Tutela posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale - Ammissibilità - Ragioni.
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 febbraio 2015 n. 6469
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Soddisfacimento del terzo creditore assistito da “ius sequelae” - Tutela anticipata davanti al giudice dell'esecuzione civile - Esclusione - Tutela posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale - Ammissibilità.
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2014 n. 10471
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro - Legittimazione del creditore assistito da “ius sequelae” - Esclusione - Ragioni.
In caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'articolo 321, comma terzo, cod. proc. pen.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2014 n. 10471
Misure cautelari - Sequestro preventivo - Oggetto - Bene sottoposto a pegno regolare - Applicabilità - Limiti - Limitazione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore - Possibilità - Esigenze cautelari derivanti esclusivamente dal comportamento di quest'ultimo - Limitazione - Necessità - Fattispecie in tema di sequestro di titoli costituiti in pegno a favore di istituto di credito.
Il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplinato dall'articolo 321, comma primo, cod. proc. pen., può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta ne' esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante il quale, oltre all'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione ed ottenere la restituzione dell'”eadem res” fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito che dispone la misura può limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, derivante soltanto dal comportamento del debitore indagato.
• Corte di cassazione, sezioni Unite Penali, sentenza 18 maggio 1994 n. 9