Sequestro preventivo per l'occultamento di documenti contabili
Con la decisione n. 30934/2020, la Suprema Corte torna ad occuparsi della possibilità di disporre il sequestro preventivo per equivalente in relazione alle fattispecie penal-tributarie
Nella vicenda che ci occupa, la Pubblica Accusa aveva presentato ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. di Firenze aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo in relazione all'ipotesi di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 qui contestato all'odierno indagato per aver occultato/distrutto documenti contabili.
Come si può leggere nelle motivazioni, la Cassazione accoglie la tesi del Pubblico Ministero, sull'assunto per cui "… la "novella" (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) che ha introdotto l'art. 12 bis nel corpo del d.lgs. 74/2000 conferma la conclusione qui raggiunta, avendo la predetta disposizione esteso la confisca del profitto per equivalente anche al reato di cui al precedente art. 10 …".
La tesi del ricorrente infatti deduceva che "… l'art. 12 bis del Dlgs 74/2000, introdotto dall'art. 10 comma 1 del Dlgs. 158/2015, preveda la confisca obbligatoria del profitto di ogni reato tributario, compreso quello in questa sede ipotizzato; si evidenzia come a tale ultimo riguardo, allorquando nonostante la condotta di occultamento o distruzione di documentazione realizzata dall'agente, i verificatori siano riusciti comunque a ricostruire il reddito e le imposte dovute, si configurerebbe un vantaggio economico conseguente alla condotta illecita, quantificabile e suscettibile di confisca, anche per equivalente, quale profitto del reato …".
Nell'accogliere tale soluzione, la pronuncia si sofferma in linea preliminare sulla nozione di profitto del reato, chiarendo che "…L'orientamento interpretativo da tempo consolidato in tema di profitto del reato (v., ad es., già Sez. U., n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Bissoli) lo reputa identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e aa., Rv. 239924; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854)", oltre a puntualizzare che "… nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, se ne è esteso l'ambito sino a ricomprendere i beni acquistati con tale somma, quando l'impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato …" e comunque il profitto del reato può anche essere un risparmio di spesa.
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte si occupa in concreto della vicenda in oggetto e afferma in modo inequivoco che, in relazione all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, "… la struttura evidenzia dunque un reato di pericolo concreto (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697), ed essendo un delitto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità di evasione che sorregge la condotta sia in concreto conseguita, potendo gli organi accertatori riuscire a ricostruire aliunde, anche con documentazione acquisita presso terzi, il volume di affari ed il reddito e così quantificare l'imposta dovuta (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02) …" per poi sancire che - nelle ipotesi in cui sia possibile determinare un illecito profitto suscettibile di confisca (come nel caso di specie sottoposto alla Corte) - "… non v'è ragione di non applicare la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente. Come è stato già rilevato con decisione di altro collegio di questa sezione, che si condivide ( cfr. più ampiamente Sez. 3 - , n. 166 del 09/10/2019 (dep. 07/01/2020 ) Rv. 278576 - 01 CALDERATO), si tratta in tal caso di un profitto corrispondente all' all'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l'accertamento e l'esazione …".
Una decisione che appare debitamente assistita da una disamina normativa corretta e che conferma per il futuro il maggioritario orientamento giurisprudenziale.