Penale

Sequestro del veicolo in leasing, quando la società proprietaria può impugnare la misura

La Cassazione, sentenza n. 2389 depositata oggi, ha chiarito che la società deve dimostrare la propria buona fede ed estraneità al reato

di Francesco Machina Grifeo

La società di leasing può proporre ricorso contro il sequestro preventivo del veicolo solo se dimostra di non avere nulla a che a fare con l’ipotesi di reato contestata. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2389 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso del legale rappresentate della società (e dei due autisti) contro il decreto di sequestro preventivo della motrice di un autocarro, del rimorchio e di 28 cisterne contenenti 22.680 kg. di liquido, in riferimento al reato di sottrazione al pagamento dell’accisa su prodotti energetici e irregolarità nella circolazione, di cui agli articoli 40 e 49 Dlgs 504/1995.

La Terza sezione penale richiama a questo proposito il precedente secondo cui «la società che ha concesso in leasing il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legittimata ad impugnare il rigetto dell’istanza di dissequestro e ad ottenere la restituzione del bene qualora sia in buona fede ed estranea al reato» (Cass. 1475/2012).

La Corte, infatti, ricorda che il proprietario, nel caso il legale rappresentante, di una cosa sequestrata data in locazione finanziaria a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, “in quanto la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all’adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene”.

Nel caso affrontato, tuttavia, prosegue la sentenza, il ricorrente non ha dedotto nulla “in riferimento alla condizione di persona estranea al reato e in buona fede della medesima società”, condizione, come visto, necessaria affinché possa essere esclusa la confisca, da disporsi obbligatoriamente ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 1, Dlgs 504/1995, e 301, co. 1, Dpr 43/1973 (ora articolo 94, co. 1, Dlgs 141/2024), con conseguente “genericità della doglianza”.

Quanto agli altri due ricorrenti, “conduttrice del mezzo e accompagnatore”, la Cassazione afferma che i due sono “totalmente privi di legittimazione e anche di interesse ad agire, non vantando alcun diritto reale o personale di godimento sul bene”.

Per tacere del fatto che, come già rilevato dal tribunale, il difensore risulta privo della procura speciale rilasciata dalla società di leasing, “per cui non alcuna legittimazione ad impugnare”.

La Suprema corte ha così dichiarato inammissibili i ricorsi confermando l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Udine aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dai due autisti e da legale rappresentante dell’azienda, contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP.

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